Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus VerdeFotovoltaico: detrazione anche se manutenzione ordinaria – Lavori Pubblici

Fotovoltaico: detrazione anche se manutenzione ordinaria – Lavori Pubblici

Quando si parla di edilizia diventa naturale entrare nel merito
dei tanti bonus che la normativa fiscale prevede per le diverse
tipologie di intervento. Sostanzialmente è possibile suddividere
queste detrazioni fiscali in tre tipologie:

  • risparmio energetico;
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riduzione del rischio sismico.

Bonus edilizi: la normativa

In assenza di un testo unico di riferimento, professionisti,
imprese e contribuenti, ad oggi, devono far fronte ad un insieme
eterogeneo di norme che si intrecciano tra loro, confondendo spesso
gli stessi enti controllori. Tra le norme che certamente oggi è
necessario conoscere ci sono:

  • l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (bonus casa);
  • gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus e bonus
    casa);
  • l’art. 1, comma 12 della Legge n. 205/2017 (bonus verde);
  • l’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge n. 160/2019 (bonus
    facciate);
  • gli articoli 119 e 119-ter D.L. n. 34/2020 (superbonus e bonus
    barriere architettoniche).

A cui occorre aggiungere l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) che ha introdotto nel nostro ordinamento il “controverso”
meccanismo di cessione del credito, più volte modificato nel
2022.

Il fotovoltaico dopo il Decreto Bollette

Per l’installazione di impianti fotovoltaici occorre prendere in
considerazione l’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n.
917/1986 (TUIR) come integrato dall’art. 16, comma 1 del D.L. n.
63/2013 che ha prorogato la detrazione al 31 dicembre 2024 con
l’aliquota del 50% ed un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Intervento che in
analogia a quanto previsto per l’ecobonus necessita di trasmissione
all’ENEA.

Quello per il fotovoltaico è, quindi, un bonus che prescinde
dalla tipologia di intervento (manutenzione ordinaria o
straordinaria) e del relativo regime amministrativo (edilizia
libera, CILA o SCIA). Proprio per questo motivo, non passa
inosservata l’ultima semplificazione prevista dall’art. 9 del
D.L. n.
17/2022
(Decreto Bollette) recentemente convertito dalla Legge
n. 34/2022.

L’articolo in questione prevede un’importante semplificazione
per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici:

  • sugli edifici, anche in zona A;
  • su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
    edifici;

e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla
rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli
eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree
dei medesimi edifici, strutture e manufatti.

Dal Decreto SCIA 2 al Decreto Bollette

La tabella A, sezione II, punto 28, allegata al D.Lgs. n.
222/2016 (Decreto SCIA 2) prevede un regime di edilizia libera per
l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968.

Con la nuova semplificazione del Decreto Bollette,
l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, anche in zona A, su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali
viene considerato un intervento di manutenzione ordinaria, non
subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti
amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Unica eccezione gli impianti installati in aree o immobili di
cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.L.gs n.
42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo
ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.
In presenza di questi vincoli, la realizzazione degli interventi è
consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’amministrazione competente.

Tali disposizioni si applicano anche in presenza di vincoli ai
sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione
di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi
pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le
coperture i cui manti siano realizzati in materiali della
tradizione locale.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment