Il bonus facciate e le modifiche apportate dal decreto antifrodi sulla cessione del credito e sul credito d’imposta
Bonus facciate
Il comma 219 della legge di Bilancio 2020 non individua particolari requisiti soggettivi per l’ottenimento di tale bonus, tant’è che possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti che possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Pertanto, possono fruire della detrazione dell’imposta le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
– chi detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Per cui, al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si sia provveduto alla successiva regolarizzazione;
– il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
– chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La detrazione può essere usufruita anche dai familiari del possessore o detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a condizione che essi siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.
Le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all’ambito «privatistico», quali gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Tuttavia, trattandosi di una detrazione ad imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del “bonus facciate”, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli finalizzati al recupero o restauro della «facciata esterna» esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi di edifici esistenti o di unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
La circolare n. 2/E/2020, ha chiarito che i lavori effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ex art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, non danno diritto alla detrazione.
Non rientrano nell’ambito applicativo della norma le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Sono infatti agevolabili anche i lavori effettuati sulla facciata interna, tuttavia è richiesto che sia visibile, anche parzialmente, dalla strada. A tal proposito l’agenzia delle entrate si è pronunciata in risposta ad interpello AE n. 296, 411, 415, 418, 434 del 2020.
Gli edifici devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (attestato da certificazioni urbanistiche). In quest’ultimo caso, nella risposta ad interpello n. 182/E/2020 è stato precisato che l’assimilazione deve risultare da una certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti. Pertanto, non è sufficiente l’attestazione di un professionista; infatti, è necessaria la certificazione rilasciata dall’ufficio tecnico del comune ove è ubicato l’immobile oggetto d’intervento.
Tra le spese detraibili sono comprese quelle sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica). In tali spese rientrano anche la sostituzione dei pannelli in vetro del balcone affacciato su una strada pubblica, giacché essi costituiscono le pareti perimetrali dello stesso; il rifacimento della copertura del piano di calpestio (risp. interpello AE n. 289/2020), così come le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, nel caso in cui non si possa beneficiare del Bonus facciate (risp. interpello AE n. 185/E/2020).
Qualora si verificasse una sovrapposizione tra gli interventi ammessi al «bonus facciate» e quelli di riqualificazione energetica oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti (risp. interpello n. 179/E/2020). La stessa possibilità è riservata ai singoli condòmini per i lavori effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio (ris. n. 49/E/2020).
Determinazione della detrazione
La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso. Il bonus facciate non si può cumulare, relativamente agli stessi interventi; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 2/E/2020) specifica che qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al «bonus facciate», sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi al cd. «ecobonus» – il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Adempimenti per usufruire delle agevolazioni
Per usufruire delle agevolazioni la circolare n. 2/E/2020 dell’agenzia delle entrate ha specificato quali sono gli adempimenti da porre in essere. In particolare i contribuenti che intendono avvalersi del «bonus facciate» sono tenuti a:
– effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico parlante, applicando una ritenuta d’acconto dell’8% (a tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero dalla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). Tale adempimento non è richiesto per i titolari di reddito d’impresa. Nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. L’adempimento in questione non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. E’ necessario, inoltre, comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. Si dovranno, altresì, conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento; si dovranno conservare ed esibire, sempre per i controlli che possono essere fatti, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori nonché la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente; conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento; conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.
– Per gli interventi influenti dal punto visto termico o energetico, oltre ai precedenti adempimenti, i contribuenti devono acquisire e conservare:
l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; successivamente all’esecuzione degli interventi, è necessario il certificato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali. Tra l’altro deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
La prestazione energetica di un edificio corrisponde alla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Le modifiche agli art. 4 e 6 del DLgs 192/2005, ad opera rispettivamente degli art. 6 e 9 del DLgs 48/2020, introducono una serie di novità per l’Attestato di Prestazione Energetica. Le principali innovazioni risiedono nel metodo di calcolo che cambierà solamente una volta definito con successivo decreto dal Mise e annesso studio d’impatto energetico/economico/amministrativo ad opera di ENEA e CIT. Al momento resta invariato. Stessa sorte per quanto riguarda l’aggiornamento dei requisiti professionali dei tecnici abilitati all’attestazione energetica.
– Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’ENEA tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Per gli interventi sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del «bonus facciate» possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Per cui, per esemplificare l’esempio, nel caso di detrazione del 60%, in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 100.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 60.000 euro (60 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 60.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a tale importo. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto «parziale», il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato; oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, co. 1, D.L. 78/2010, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «pro tempore» vigenti.
Utilizzabilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. In particolare, i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello appositamente approvato.
La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina della cessione dei bonus edilizi, richiedendo l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute. Secondo la circ. n. 16/E/2021, l’attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti). Anche queste spese possono essere portate in detrazione, così come le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per lo sconto/cessione, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. A prescindere dell’importo dell’intervento, per il Bonus facciate sono sempre obbligatori il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese (co. 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020).
Sono esclusi dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità delle spese, le opere classificate come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Decreto antifrodi
In data 12.11.2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, denominato decreto “Antifrodi”, il quale reca “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Tale disposizione ha previsto che, per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, il contribuente deve:
· richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020), e per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso la precompilata o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
· richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.
L’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità̀ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che possono essere apposta dai dottori commercialisti; ragionieri; periti commerciali e consulenti del lavoro, nonché dai CAF. L’articolo 119, comma 12, e l’articolo 121, comma 7, prevedono che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalità̀ relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità̀.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità̀ oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità̀ nonché́ quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità̀.
L’art. 122-bis del D.L. 34/2020 disciplina i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dei crediti effettuate ai sensi degli artt. 121 e 122 dello stesso decreto.
Nel dettaglio, l’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, quest’ultima si considera valida e produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Occorre attendere un provvedimento per le modalità attuative. L’agenzia delle entrate effettua anche controlli ordinari in merito allo sconto/cessione ex artt. 121 e 122 del D.L. 34/2020.
Per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia procede con un atto di recupero, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. L’Ufficio competente è quello individuato sulla base del domicilio del contribuente al momento della commissione della violazione. Infine, viene specificato che le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario, in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 546/1992.
Dott. Maurizio Auteri
Studio.tributario.meloni.auteri@gmail.com
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