Cinque giorni di tempo per recuperare le comunicazioni di cessioni del credito respinte dall’Agenzia delle entrate a causa di errori. Dal 9 al 13 maggio è in fatti possibile inviare comunicazioni sostitutive o correttive di quelle scartate relative alle spese del 2021 o la cessione delle rate residue del 2020 per tutti bonus edilizi per i quali è possibile effettuare l’opzione.
Sostituzioni e correzioni
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 21, da lunedì 9 a venerdì 13 maggio sarà possibile:
a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 e le spese del 2021;
b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022 a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
In sostanza, con questa riapertura dei termini sarà possibile la sistemazione delle comunicazioni errate o scartate che potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari dei crediti d’imposta, e comportare la perdita del beneficio. Questa opzione riguarda tutti i bonus, nessuno escluso.
I dati nel cassetto fiscale
I crediti emergenti sia dalle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 che da quelle sostitutive o ritrasmesse perché scartate, saranno caricati entro il 17 maggio sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari. Sulla stessa Piattaforma, entro il 10 maggio, saranno caricati i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute ad aprile scorso.
Le opzioni per chi non ha potuto effettuare la cessione
Chi non ha potuto effettuare la cessione o chi è stato costretto ad annullarla ha ora solo la possibilità di un utilizzo diretto della detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso di familiari conviventi con il proprietario dell’immobile è possibile comunque suddividere la detrazione in modo da evitare di perdere del tutto l’agevolazione se c’è poca capienza nell’imposta. Il Superbonus, come tutti gli altri bonus fiscali legati ad interventi di tipo edilizio o di risparmio energetico, nfatti, è riconosciuto anche al familiare del proprietario dell’immobile che paga i lavori, purchè si tratti di familiare convivente e di immobile a disposzione della famiglia, quindi non dato in locazione prima dell’avvio dei lavori. Non è necessario avere fatture e bonifici cointestati, dal momento che è possibile annotare sull’atto di spesa la quota pagata da ciascuno prima della presentazione della dichiarazione.
Source: repubblica.it
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