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Cessione del credito: proroga comunicazioni – Lavori Pubblici

C’è ancora qualche giorno di tempo per comunicare
all’Agenzia delle Entrate la cessione del
credito
(o di sconto sul corrispettivo) per interventi
eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici: il
D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter), ha infatti
spostato di oltre un mese l’usuale scadenza fissata dal Fisco per
il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese.

Comunicazione cessione del credito: termini prorogati

L’art. 10-quater del decreto Sostegni Ter, convertito con legge
n. 25 del 28 marzo 2022, ha infatti previsto che per le
spese effettuate nel 2021, e per le rate
residue non fruite
delle detrazioni riferite alle
spese sostenute nel 2020, relative a interventi
eseguiti sulle unità immobiliari e sulle parti comuni degli
edifici, la comunicazione può essere trasmessa entro il 29
aprile 2022
.

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il
modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica”
, approvato con il provvedimento
del 3 febbraio 2022
.

Come ricorda il Fisco, la Comunicazione deve essere inviata:

  • – entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono
    state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • – entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021,
    nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite
    alle spese sostenute nel 2020.

Vediamo i requisiti e le modalità di accesso all’opzione.

Con il provvedimento
del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873
l’Agenzia delle
Entrate ha dettato le Disposizioni di attuazione degli articoli
119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio
delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata
degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio
sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il provvedimento ricorda che i soggetti che sostengono, negli
anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli
interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd. “Decreto
Rilancio
”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge n. 234/2021
(Legge di bilancio 2022) nonché coloro che, nell’anno 2025,
sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo
119
del medesimo Decreto, possono optare in alternativa
alla detrazione spettante:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante;
  • b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
    altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
    intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori. Per gli
interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, gli stati
di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi ad almeno il 30 per cento
dell’intervento.

Inoltre nel caso di cessione del credito, l’opzione può essere
esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni
riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023,
2024 e 2025.

Requisiti per l’esercizio dell’opzione

Per potere esercitare l’opzione della cessione o dello sconto in
fattura, il beneficiario della detrazione deve richiedere:

  • a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
    119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei
    requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo
    14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente
    congruità delle spese sostenute in relazione agli
    interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa,
    esclusivamente per via telematica, a ENEA;
  • b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo
    119 del Decreto, che l’efficacia degli stessi al fine della
    riduzione del rischio sismico sia asseverata e accompagnata dalla
    corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
    interventi agevolati;
  • c) per gli interventi diversi da quelli di cui al citato
    articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati attestino la
    congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del
    medesimo articolo 119, comma 13-bis;
  • d) il visto di conformità dei dati relativi
    alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
    danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità e
l’asseverazione tecnica per la riduzione
del rischio sismico
non sono richiesti per le opere già
classificate come attività di edilizia libera e
per gli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 eur
o, eseguiti sulle singole unità immobiliari o
sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all’articolo 119 del Decreto e all’articolo 1,
comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito
d’imposta

Il contributo sotto forma di sconto e il credito d’imposta sono
pari alla detrazione spettante e non
possono in ogni caso essere superiori al corrispettivo
dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è
riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione
spettante.

L’importo è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente
sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non
corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In
presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la
detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle
spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di
essi.

L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito
d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel
periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai
fornitori.

Cessione del credito: alcune precisazioni

Ricordiamo che il meccanismo della cessione del credito è stato
oggetto di numerose revisioni da parte del
legislatore
che ne ha limitato l’utilizzo. In particolare,
l’art. 28 del Sostegni-ter aveva eliminato le possibilità di
cessione del credito oltre la prima. Il Decreto Frodi (n. 13/2022)
ha, invece, abrogato l’art. 28, comma 1 (lasciando in vigore il
comma 2) e previsto nuove modifiche tra le quali la possibilità di
due ulteriori cessioni qualificate oltre la prima; cessioni tutte
da utilizzare solo all’interno di un circuito di acquirenti
certificati.

Con la conversione in legge dei due provvedimenti, “confluiti”
nella legge n. 25 del 28 marzo 2022, il quadro normativo risponde a
questa scansione:

Evento

Tipo

Ulteriori cessioni

Prima cessione o sconto

Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16
febbraio 2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e
poi due volte a soggetti “qualificati”

Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto due volte a soggetti
“qualificati”

Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due
volte a soggetti “qualificati”

Cessioni successive alla prima

Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il
16 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e
poi due volte a soggetti “qualificati”

Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il
16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17
febbraio

Il credito può essere ceduto due volte a soggetti
“qualificati”

Le limitazioni hanno comportato un ingolfamento del sistema,
perché le banche hanno un plafond stabilito di risorse per i
crediti, con la conseguenza che imprese e fornitori non trovano
“sfogo” per vendere i crediti maturati. Proprio per questo, è al
vaglio una nuova ipotesi di quarta cessione del credito.

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