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Sconto in fattura anche per il rilascio del visto di conformità? – BibLus-net

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La risposta delle Entrate: le spese per l’apposizione del visto di conformità rientrano tra quelle agevolabili e possono essere oggetto di sconto in fattura

Nuovi chiarimenti circa lo sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 243 del 4 maggio  2022.

In particolare, con la risposta in esame il Fisco affronta il tema della corretta fatturazione del riaddebito al cliente degli oneri finanziari per l’attualizzazione del credito derivante dall’applicazione dello sconto in fattura e delle regole in materia di determinazione del reddito.

Anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per l’attualizzazione del credito ricevuto rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale ed è assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria; queste in sintesi le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate.

Il caso

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un professionista chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito per lavori rientranti nel Superbonus e nei bonus casa ordinari.

Ricordiamo che, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 157/2021, successivamente inserite in legge di Bilancio 2022, anche per i bonus casa ordinari la cessione del credito e lo sconto in fattura sono subordinati alla richiesta del visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese (un duplice obbligo che lascia fuori i lavori in edilizia libera e quelli di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, fatta eccezione degli interventi rientranti nel bonus facciate).

Come precisato dall’istante, per le detrazioni diverse dal Superbonus (in particolare per i bonus del 65 e del 50%), l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito comporta però un aggravio finanziario per il professionista, legato all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente.

Ragion per cui il professionista valuta la possibilità di pattuire uno specifico compenso aggiuntivo per il quale chiede chiarimenti al Fisco in merito alle procedure di corretta fatturazione ed ai fini della determinazione delle imposte.

Visto di conformità

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha inserito il comma 1-ter all’art. 121 del decreto Rilancio in base al quale, per usufruire dell’opzione relativa alla cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario il visto di conformità che, ricordiamo, attesta la presenza dei requisiti che danno diritto alle detrazioni previste dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

In particolare:

  • nel caso degli interventi agevolati con il Superbonus, il contribuente deve sempre acquisire il visto di conformità;
  • per gli altri bonus edilizi, bisogna acquisirlo solo se si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il comma 15 dell’articolo 119 stabilisce che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi, anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

Inoltre, come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (così come altre attestazioni ed asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce di quanto espresso l’Agenzia delle Entrate dichiara che il compenso per l’apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato, rientra tra le somme per le quali il cliente può optare per lo sconto in fattura.

In definitiva, condividendo la soluzione prospettata dall’istante, il Fisco conferma che le somme oggetto di sconto in fattura rientrano tra l’onorario pattuito per la prestazione professionale.

IVA da corrispondere

Infine, l’importo addebitato per l’attualizzazione del credito è sottoposto ad aliquota IVA ordinaria in quanto rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale e di assoggettati a tassazione secondo quanto previsto dall’articolo 54 del TUIR.

L’intero imponibile della fattura dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria, quindi, non trattandosi di un’operazione finanziaria esente ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972.

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