La guida
Il bonus fotovoltaico può essere compreso nel Bonus Ristrutturazione, nel Superbonus 110% o, nel caso del solare termico, nell’Ecobonus 65%. Come funziona, a chi spetta, le scadenze, la documentazione utile, le novità nel decreto bollette
16 Mag 2022
Il “bonus fotovoltaico” vero e proprio non esiste: con il termine si usano indicare le diverse agevolazioni statali all’efficientamento energetico degli edifici che comprendono anche l’installazione di impianti solari, sia fotovoltaici che di solare termico.
Vediamo in dettaglio.
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Cos’è il bonus fotovoltaico
Con il termine “bonus fotovoltaico” si indicano le agevolazioni fiscali che riguardano l’installazione di pannelli solari nelle abitazioni.
Non esiste uno specifico “bonus fotovoltaico” ma diverse misure che rientrano nei bonus casa già approvati e prorogati dalla Legge di Bilancio 2022.
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In particolare, gli incentivi per il fotovoltaico possono essere richiesti attraverso il Bonus Ristrutturazione e il Superbonus 110%.
Con il bonus ristrutturazione è possibile recuperare il 50% della spesa in 10 anni, con il superbonus 110% il 110% della spesa in 5 anni. Ovviamente, i pagamenti sostenuti devono essere tracciabili e le spese presenti nella dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi è possibile richiedere, al posto della detrazione fiscale, lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Attenzione: spesso “pannello solare” viene usato come sinonimo di “pannello fotovoltaico” ma non è esattamente così.
Il fotovoltaico non è l’unico metodo per produrre energia dal sole: esistono anche i pannelli per gli impianti di solare termico, o collettori solari. Mentre il fotovoltaico converte la radiazione solare in elettricità, il solare termico, come suggerisce la parola, trasforma l’energia solare in calore, utile per l’acqua calda e il riscaldamento degli ambienti.
Gli incentivi per il solare termico comprendono, oltre il Bonus Ristrutturazione e il Superbonus 110%, anche l’ecobonus 65%, con il recupero del 65% della spesa in 10 anni (detrazione fiscale, sconto in fattura, cessione del credito).
Come funziona
L’art. 9 del Decreto Bollette, il DL 17/2022, convertito dalla legge 24/2022, ha stabilito che l’installazione di impianti solari, fotovoltaici e termici viene considerata manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, ad eccezione degli immobili vincolati e di interesse pubblico. Tuttavia, in alcune agevolazioni, come il Superbonus 110%, le autorizzazioni sono ancora necessarie. Vediamo in dettaglio.
Tramite bonus ristrutturazione
L’installazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) rientra tra gli interventi previsti dal Bonus Ristrutturazione, o Bonus Casa.
Il bonus riguarda tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di ristrutturazione di edifici singoli o condominii effettuati dal proprietario ma anche dall’inquilino o dal comodatario.
Rientrano nel bonus tutte le spese necessarie agli impianti di energia solare: fornitura, installazione, manodopera, progettazione, perizie, sopralluoghi, iva e imposta di bollo.
Il limite di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare con una detrazione fiscale del 50% in dieci anni, una cessione del credito o uno sconto in fattura del 50% della spesa da parte del fornitore.
Il bonus ristrutturazione è stato prorogato dalla legge di bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Tramite superbonus 110%
L’installazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) rientra anche nel Superbonus 110%, la misura introdotta dal decreto Rilancio che consente il rimborso del 110% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico delle abitazioni.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato la misura e l’ha estesa a tutte le abitazioni unifamiliari, senza limite di ISEE, a RSA e Onlus e alle abitazioni raggiunte dal teleriscaldamento.
L’agevolazione è prevista sotto forma di detrazione fiscale in cinque rate annuali di pari importo, di sconto in fattura del 100% dell’importo o di credito di imposta.
Per usufruire del Superbonus 110% sono necessarie due condizioni: eseguire congiuntamente almeno un intervento “trainante” con un intervento “trainato”; ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’abitazione rispetto all’APE di inizio lavori o il raggiungimento della classe energetica massima.
La legge di bilancio 2022 ha introdotto l’equivalenza nella consegna dei lavori tra interventi “trainanti” e “trainati”.
Sia gli impianti fotovoltaici che i pannelli solari termici rientrano tra gli interventi “trainati”. In dettaglio:
- l’installazione di impianti fotovoltaici per una spesa massima di 48.000 euro per unità abitativa ovvero di 2.400 euro per ogni kw di potenza nominale dell’impianto;
- l’installazione di sistemi di accumulo per una spesa massima di 48.000 euro per unità abitativa ovvero di 1.000 euro per ogni kw di capacità di accumulo;
- l’installazione del solare termico viene integrato nell’intervento trainante di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione o a pompa di calore. Per questo intervento la spesa massima è di 30.000 euro a villetta, 20.000 euro ad appartamento in condominii fino ad otto abitazioni, 15.000 euro ad appartamento in condominii con più di otto abitazioni.
Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica nazionale e stipulare un contratto con il GSE – Gestore dei Servizi Energetici.
Ecobonus 65% solo per solare termico
L’ecobonus 65% riguarda i collettori solari, ovvero gli impianti di solare termico. La misura, prorogata fino al 31 dicembre 2024, comprende diversi interventi di riqualificazione energetica: per i collettori solari prevede una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare.
L’ecobonus 65% comprende le spese di fornitura e posa in opera delle apparecchiature e dell’impianto nonché le spese di manodopera professionale e di documentazione tecnica.
A chi spetta il bonus
Fotovoltaico e solare termico con bonus ristrutturazione 50%
Il bonus ristrutturazione 50% per fotovoltaico e solare termico può essere richiesto da:
- il proprietario dell’immobile
- il nudo proprietario
- l’usufruttario
- il comodatario
- l’inquilino
- i soci della cooperativa/società
- gli imprenditori (per immobili non ad uso commerciale o strumentale)
Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostenitori delle spese con intestazione di bonifici e fatture anche:
- i familiari conviventi del proprietario o detentore (parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, l’altro/a componente dell’unione civile)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile
- il convivente more uxorio (per le spese a partire dal primo gennaio 2016)
Fotovoltaico e solare termico con superbonus 110%
Il Superbonus 110% può essere richiesto da:
- Persone fisiche proprietarie o detentrici dell’immobile (o degli edifici da 2 a 4 unità immobiliari) ad uso abitativo
- Condomìni
- Istituti autonomi case popolari o di edilizia residenziale pubblica
- Cooperative di abitazione
- Onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli spogliatoi)
Ecobonus 65% per solare termico
L’ecobonus 65% può essere richiesto da:
- Persone fisiche, anche esercenti di arti e professioni, titolari di un diritto reale sull’immobile (comodatari, inquilini, usufruttuari)
- Condomini per gli interventi sulle parti comuni
- I titolari di reddito di impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali)
- Le associazioni di professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- Gli Istituti autonomi per le case popolari o con stessa finalità sociale
- Le cooperative di abitazione
Sono anche inclusi, purché sostenitori delle spese su immobili non ad uso strumentale/commerciale:
- i familiari conviventi (parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, l’altro/a componente dell’unione civile, il/la coniuge)
- Il/la convivente more uxorio
Scadenze
Con il Bonus Ristrutturazioni 50%
- Proroga fino al 31 dicembre 2024
- Entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine lavori compilazione e invio al sito ENEA della scheda descrittiva dell’intervento
Con il Superbonus 110%
- Entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine lavori compilazione e invio sul sito ENEA della scheda descrittiva dell’intervento
Per gli interventi sulle abitazioni unifamiliari (villette):
- Proroga fino al 31 dicembre 2022
- Entro giugno 2022 completamento del 30% dei lavori
Per gli interventi effettuati dall’Istituto Autonomo Case Popolari ed equivalenti e dalle cooperative:
- Proroga fino al 31 dicembre 2023
- Entro giugno 2023 completamento del 60% dei lavori
Per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche proprietarie o comproprietarie:
- 110% entro il 31 dicembre 2023
- 70% entro il 2024
- 65% entro il 2025
Per le aree colpite da terremoti (dal 2009 in poi) la detrazione del 110% resta immutata fino al 2025.
Con l’ecobonus65% solo per il solare termico
- Proroga fino al 31 dicembre 2024
- Entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine lavori compilazione e invio al sito ENEA della scheda descrittiva dell’intervento
Come richiedere il bonus fotovoltaico
Bonus Ristrutturazione, Superbonus 110% ed Ecobonus 65% possono essere richiesti con la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi o con sconto in fattura o con cessione del credito.
Bonus Ristrutturazione 50%
Occorre inviare entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine lavori al sito ENEA la documentazione utile. Tra la documentazione da possedere ed esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate:
- Domanda di accatastamento/Dati del catasto dell’immobile
- Ricevute di pagamento dell’Imu (se dovuta)
- Abilitazioni amministrative se richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare data di inizio lavori e attestare che gli interventi realizzati siano tra gli agevolabili
- Fatture e ricevute dei pagamenti
- Ricevute dei bonifici di pagamento in cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e codice fiscale/p.iva del beneficiario.
Se il detentore dell’immobile è diverso dai familiari conviventi:
- Dichiarazione di consenso ai lavori del possessore
Per i condominii:
- Delibera dell’assemblea di approvazione dei lavori con tabella millesimale di ripartizione delle spese
Superbonus 110%
Per accedere al Superbonus 110% è necessario eseguire congiuntamente almeno un intervento trainante e trainato che producano il miglioramento certificato di almeno due classi energetiche. Occorre quindi inviare entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine lavori al sito ENEA la documentazione utile.
Tra cui:
- Titolo edilizio
- Ricevute di pagamento dell’Imu (se dovuta)
- Asseverazione del tecnico abilitato
- APE Convenzionale pre e post-intervento
- La polizza assicurativa
- Le fatture delle spese sostenute
- Ricevute dei bonifici parlanti sulle spese sostenute
- Il computo metrico estimativo delle spese da portare in detrazione
- Dopo l’invio della comunicazione all’ENEA, stampa della scheda descrittiva degli interventi firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario con i codici assegnati dal portale
- Stampa della mail dopo l’invio della richiesta di accesso al Superbonus
- Relazione tecnica
- Scheda tecnica dei nuovi generatori di calore
- Certificazione del fornitore
- Dichiarazione di conformità degli impianti
Se il detentore dell’immobile è diverso dai familiari conviventi:
- Dichiarazione di consenso ai lavori del possessore
Per i condominii:
- Delibera dell’assemblea di approvazione dei lavori con tabella millesimale di ripartizione delle spese
Ecobonus 65%
Per accedere all’ecobonus 65% occorrono:
- Titolo edilizio
- Asseverazione del tecnico abilitato
- Fatture delle spese sostenute
- Bonifici parlanti dei pagamenti effettuati
- Schede tecniche
- Documentazione inviata all’ENEA
- Ricevuta della documentazione inviata all’ENEA
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Articolo 1 di 4
Source: agendadigitale.eu
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