Ai fini del Superbonus, come stabilisce l’art. 119 del decreto Rilancio, occorre ottenere il salto di due classi energetiche dell’immobile. Per questo è obbligatorio effettuare interventi trainanti quali la cobentazione dell’edificio e/o la sostituzione dell’impanto di riscaldamento. Il risutato della riduzone delle due classi può essere ottenuto anche sommando agli interventi trainanti quelli trainati, ossia tutti gli interventi che godono dell’ecobonus, trai i quali rientra anche la coibentazione interna. Il comma 2 dell’art.119 stabilisce però che se l’edificio è sottoposto a dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o se gli interventi sull’esterno sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di ecobonusa, anche se non so no eseguiti gli interventi trainanti. Le norme non fanno differenza da questo punto di vista tra edifici univamilioari e plurifamiliari. Quindi se la sua villetta è vincolata potrà ottenere la detrazione del 110% anche per la sola coibentazione interna, pocto che, ovviamente, ottenga il salto di due classi. In caso contrario dovrà obbligatoriamente abbinare alla coibentazione la sostituzione della caldaia, in quanto intervento tranante.
Source: repubblica.it
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