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Bonus mobili 2022: quando e come ottenere la detrazione fiscale – Lavori Pubblici

Quest’anno ho in previsione la ristrutturazione del mio
appartamento e vorrei utilizzare il bonus mobili. Quali sono i
requisiti e come funziona questa detrazione fiscale?

Indice degli argomenti

Bonus mobili: la proroga della Legge di Bilancio 2022

Oggi rispondiamo a Domenico M. che chiede alla posta di
LavoriPubblici.it maggiori informazioni in merito alla detrazione
fiscale prevista all’art. 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63/2013
che spetta a chi utilizza la detrazione di cui all’art. 16-bis,
comma 1 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Parliamo, quindi, degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica.

Preliminarmente occorre ricordare che il comma 37, la lettera
b), numero 2 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha
integralmente sostituito il citato comma 2 dell’articolo 16 del
D.L. n. 63/2013 prorogando l’orizzonte temporale del bonus mobili e
prevedendo nuovi limiti di spesa fino al 2024.

Il bonus mobili: cosa prevede la norma

In particolare, la norma agevolativa prevede una detrazione
fiscale del 50% da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo per l’acquisto di mobili nuovi e di
elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla classe A per i
forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a:

  • 10.000 euro per l’anno 2022;
  • 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio
dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il
limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute
nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai
fini dell’utilizzo della detrazione, le spese che vanno in
detrazione col bonus mobili sono computate indipendentemente
dall’importo delle spese sostenute che fruiscono del bonus
ristrutturazione.

Come ottenere il bonus mobili

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone
fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della
detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio
edilizio.

In tal senso l’Agenzia delle Entrate, nella sua guida
fiscale al bonus mobili
, illustra il caso tipico in cui le
spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da
uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro. In questo caso il
bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a
nessuno dei due.

La guida del Fisco ricorda pure che non conta la modalità di
utilizzo del bonus ristrutturazione (detrazione diretta oppure
opzioni alternative, sconto in fattura e cessione del credito).

Quando si può avere il bonus mobili

Come prevede la norma, il bonus mobili spetta a chi accede alla
detrazione di cui all’art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 che a
suo volta rimanda all’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986
in cui sono elencati gli interventi:

  • di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n.
    380/2001 (Testo Unico Edilizia) effettuati sulle parti comuni di
    edificio residenziale (manutenzione ordinaria, straordinaria,
    restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
    edilizia);
  • di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n.
    380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati sulle singole unità
    immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
    rurali, e sulle loro pertinenze (manutenzione straordinaria,
    restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
    edilizia);
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
    danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti
    nelle categorie di cui ai due punti precedenti, sempreché sia stato
    dichiarato lo stato di emergenza;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
    aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
    ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
    altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la
    mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
    portatrici di handicap in situazione di gravità;
  • relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il
    rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (solo se
    per le loro particolari caratteristiche siano anche inquadrabili
    tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione
    straordinaria, restauro o risanamento conservativo,
    ristrutturazione edilizia);
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
    degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
    conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
    all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
    rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
    anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
    idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
    energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
    riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
    in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
    documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
    del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
    interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
    interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e
    all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
    essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
    di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
    e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
    base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
    evitare gli infortuni domestici.

Esempi di interventi che danno diritto al bonus mobili

Nella sua guida fiscale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
esempi di interventi realizzati su parti comuni o su singole unità
immobiliari che danno diritto al bonus mobili.

Manutenzione straordinaria

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o
    tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
  • costruzione di scale interne
  • sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della
    tipologia dell’unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di
    energia, ad esempio
    • l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di
      generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
    • l’installazione o l’integrazione di un impianto di
      climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
  • la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a
    sostituire una componente essenziale dell’impianto di
    riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

  • modifica della facciata
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in
    veranda
  • apertura di nuove porte e finestre
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici
    e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle
    volumetrie esistenti
  • ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un
    edificio

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali
che danno diritto al bonus mobili:

  • tinteggiatura pareti e soffitti
  • sostituzione di pavimenti
  • sostituzione di infissi esterni
  • rifacimento di intonaci
  • sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
  • riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
  • riparazione delle grondaie
  • riparazione delle mura di cinta.

I pagamenti e i documenti da conservare

Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi
elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o
carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con
assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il
pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare
quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e
Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un
finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il
finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima
indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del
pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà
quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle
spese di trasporto e montaggio dei beni.

Da ricordare che è necessario conservare i seguenti
documenti:

  • ricevuta del bonifico;
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di
    credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità
    e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Di seguito alcune utili FAQ inserite dall’Agenzia delle Entrate
nella sua guida fiscale.

D. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di
riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista
la detrazione del 65%?

R. No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione
del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio,
l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di
climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di
edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per
acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

D. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero,
documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o
di debito?

R. Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e
si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti
effettuati in Italia.

D. Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione
per l’acquisto di mobili?

D. Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi
di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia
un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.

D. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in
detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva
la detenzione materiale dell’immobile?

R. No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della
detrazione non utilizzata in tutto o in parte.

D. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con
bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della
ritenuta?

R. Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e
di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se
si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto
da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ.
Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).

D. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto
alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus
mobili?

R. No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la
realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto
all’abitazione principale.

D. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato
rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale
dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus
mobili?

R. Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale
dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni
acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la
detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità
e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al
contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i
dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

D. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di
ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e
gli elettrodomestici?

R. La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è
stata spostata al 31 dicembre 2024. La legge non prevede alcun
vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei
lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a
condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a
quello dell’acquisto.

D. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si
suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è
possibile considerare per l’anno 2022 come limite di spesa massima
l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?

R. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino
l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più
immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del
limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi
elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in
catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti
alla fine dei lavori.

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