Si attendeva solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge di conversione del Decreto Energia per confermare le nuove
misure previste dal Parlamento per il superbonus 110%.
In Gazzetta Ufficiale il nuovo requisito
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20/05/2022, n. 117
la Legge 20 maggio
2022, n. 51 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”
che all’art. 10 – bis prevede un nuovo sistema di qualificazione
delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.
- Parlando dei “benefici di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, il nuovo requisito si
applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi indicati in
questi due articoli, ovvero: - superbonus 110%;
- ecobonus ordinario;
- bonus casa e sismabonus ordinario;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico ordinario;
- bonus colonnine di ricarica ordinario;
- bonus barriere architettoniche 75%.
La discriminante sarà solo l’importo dei lavori complessivi,
visto che il nuovo requisito si applicherà esclusivamente per
importi maggiori di 516.000 euro. Verosimilmente si applicherà,
dunque, ai condomini e agli edifici plurifamiliari dove le spese
sono generalmente maggiori.
L’attestazione SOA
Con la conversione in legge viene previsto che l’esecuzione dei
lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli
interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121,
comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere
affidata a imprese qualificate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016 (Codice dei contratti).
In particolare, è previsto un regime transitorio dall’1 gennaio
2013 al 30 giugno 2023, in cui si potrà dimostrare di avere
stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un
soggetto terzo (l’attestazione SOA). Dall’1 luglio 2023,
l’attestazione sarà invece obbligatoria per accedere alle
detrazioni fiscali.
Dall’1 luglio 2023 anche l’accesso ai benefici sarà sempre
sottoposto a verifica dell’attestazione SOA anche per le imprese
che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione.
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