Ora, chiusa la finestra temporale per la presentazione e verificati i documenti pervenuti, le Entrate hanno rilevato che il totale delle spese ammissibili non supera i 5 milioni disponibili. Quindi, per ciascun beneficiario, il credito d’imposta effettivo sarà del 100% della spesa sostenuta, se essa non supera i 750 euro. Se la spesa fosse superiore, il credito sarebbe di 750 euro.
Se i bonus richiesti (e dichiarati ammissibili) avessero superato la dote a disposizione, l’entità del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario sarebbe stata ridotta di una percentuale pari all’eccedenza delle somme richieste rispetto a quelle stanziate.
La fruizione
Ora si passa all’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto, che è possibile «esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022» (articolo 4 del Dm 21 settembre 2021, emanato dal ministero dell’Economia).
Il credito non è cumulabile con «altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese» (articolo 3 del Dm).
Se l’agenzia delle Entrate accerta che «l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante», emette un atto di recupero. In pratica, invita a pagare una somma equivalente a beneficio indebitamente fruito. In caso di mancato versamento, si passa alla riscossione coattiva (cartella esattoriale).
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