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Bonus barriere architettoniche: il tris di risposte del Fisco – BibLus-net

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Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2021; del 75% per quelle sostenute nel 2022, con limiti di spesa autonomi. Per gli interventi da realizzare nel 2022 è possibile fruire della detrazione al 75 o al 110%

Pioggia di chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:

  • la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);
  • la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

Eliminazione barriere architettoniche: le agevolazioni

Detrazione al 50%

L’articolo 16-bis (comma 1, lett. e) del Tuir prevede la possibilità di portare in detrazione nella misura del 50% le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, nell’ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Tra le spese sono ricomprese quelle relative all’installazione di ascensori e montacarichi; sono detraibili tanto se realizzate su singole unità immobiliari, quanto se installate in un complesso condominiale nell’ambito delle parti comuni.

Inoltre, come precisato nella circolare 7/E/2021, la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

Detrazione al 75%

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto (con l’articolo 119-ter al dl n. 34/2020) un’agevolazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella contenuta nell’articolo 16-bis Tuir.

Si tratta di una detrazione del 75% e con tetti autonomi per le spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (vedi anche l’articolo precedente: Bonus barriere architettoniche: ecco come funziona il nuovo incentivo).

I limiti di spesa sono pari a 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero 40.000/30.000 euro per ciascuna unità familiare in caso di installazione in complessi condominiali; in tal caso, la detrazione spetta ai condomini sulla base delle quote millesimali.

Detrazione al 110%

Oltre alle 2 ipotesi di agevolazioni fiscali (al 50 e al 75%), gli interventi legati all’eliminazione delle barriere architettoniche possono beneficiare del Superbonus 110%.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del dl n. 34/2020 detti interventi, infatti, possono essere inclusi tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica, di cui alla lett. e dell’articolo 16-bis Tuir.

Infine, è opportuno chiarire che la detrazione al 75% è da ritenersi aggiuntiva al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per quest’ultima detrazione, non è subordinata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.

Le risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate

Al riguardo, segnaliamo le 3 istanze di interpello che dei contribuenti hanno rivolto all’Agenzia delle Entrate: le risposte nn. 291, 292 e 293 del 23 maggio 2022.

Risposta n. 291/2022: detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l’intervento è iniziato nell’anno precedente?

Nell’istanza di interpello n. 291/2022 l’istante rappresenta di essere proprietario di un’unità abitativa all’interno di un condominio composto da 12 unità immobiliari.

Avendo la necessità di installare una piattaforma elevatrice al solo servizio della propria abitazione al terzo piano, in cui risiede anche un suo familiare disabile, ha deliberato in assemblea di autorizzare detta installazione.

Per il suddetto intervento, finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche, spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR (detrazione al 50%). Tuttavia, avendo già avviato i lavori nel 2021 (e per il quale ha già versato un acconto), l’istante chiede di poter fruire della detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l’intervento è iniziato nell’anno precedente.

Parere del Fisco

L’Istante potrà fruire della detrazione del 75% (di cui all’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) per le spese a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell’anno 2022; per le spese sostenute, invece, nel 2021 potrà fruire della detrazione al 50% (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. e del TUIR) delle spese medesime.

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Risposta n. 292/2022: Superbonus al 110% o nuova detrazione al 75% per i lavori da realizzare nel 2022?

Nell’interpello in esame (n. 292/2022), l’istante è proprietario di una villetta dislocata su più piani (in categoria catastale A/7), funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.

Sull’immobile in questione verranno effettuati interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus (di cui all’art. 119, comma 1, del dl n. 34/2020) , quali di isolamento termico delle superfici e di sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale; nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico:

  • la realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno dell’immobile, avviata nel 2021 e da concludersi nel 2022;
  • l’esecuzione di ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, alla luce del nuovo articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020.

L’istante chiede di chiarire se:

  • l’installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022;
  • se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, “trainati” da interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 119, comma 1, del dl n. 34 del 2020 possa portare in detrazione le relative spese, con l’aliquota del 110%, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato art. 119-ter, comma 2, del medesimo dl n. 34 del 2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del medesimo art. 119.

Parere del Fisco

Questo il parere reso dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese da sostenere nel 2022 riguardanti l’installazione della piattaforma elevatrice (già avviato nel 2021) ed ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. L’istante ha facoltà di:

  • continuare a fruire del Superbonus al 110% nel limite di spesa euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice, a condizione che tali interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica;

oppure

  • fruire della detrazione del 75% nel limite di euro 50.000, a nulla rilevando che tali interventi in quanto effettuati congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il Superbonus. Nella verifica del limite di euro 50.000 vanno computate anche le spese già sostenute nel 2022 a completamento di interventi iniziati nel 2021.

Risposta n. 293/2022: per la detrazione al 75% è possibile usufruire di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per la detrazione al 50%?

Infine, il quesito n. 293/2022 riguardante un condominio minimo, a prevalente destinazione abitativa, composto da 5 unità immobiliari; sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole abitazioni, l’istante intende effettuare i seguenti interventi:

  • riduzione del rischio sismico di cui all’art. 119, comma 4, dl n. 34/2020;
  • isolamento termico dell’edificio di cui all’art. 119, comma 1, del dl n. 34/2020;
  • restauro e risanamento delle facciate dell’edificio ai sensi dell’articolo 1 legge n. 160 del 2019;
  • sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione invernale e degli infissi ai sensi dell’articolo 14 del dl n. 63 del 2013;
  • lavori di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 16- bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e non rientranti in quelli precedenti.

Oltre a detti interventi, i condomini intendono installare un ascensore finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, effettuato ai sensi dell’art. 119- ter del dl n. 34/ 2020, che prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 (Vedi anche: Bonus barriere architettoniche e ascensore).

A tal riguardo, viene chiesto se è possibile usufruire di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR, con una detrazione al 50%.

Parere del Fisco

Qualora sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili, l’istante potrà fruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75% calcolata sul limite di spesa autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

In sintesi, è possibile fruire della corrispondente detrazione nei limiti di spesa specificatamente prevista per ciascuno di essi, purché ovviamente siano contabilizzate separatamente le spese riferite a ciascun intervento.

Infine, l’Agenzia ricorda che per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse ma, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, per le medesime spese il contribuente potrà avvalersi di una sola delle detrazioni previste.

Molte sono, quindi, le detrazioni fiscali in edilizia! Al fine di orientarsi correttamente ti consigliamo di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus e di scaricare la guida PDF per rispondere ai diversi dubbi in materia; mentre usBIM.superbonus è il software che supporta il professionista nella corretta gestione della pratica e dei lavori per il Superbonus 110% e per tutti gli altri bonus.

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