Le Società a Responsabilità Limitata (SRL) possono beneficiare delle detrazioni sul reddito per aver effettuato spese di riqualificazione energetica?
Le detrazioni sul reddito fiscale per spese di riqualificazione energetica consentono di ottenere un’agevolazione consistente nella detrazione del 55% o 65%, a seconda del periodo in cui tale spesa è stata sostenuta. Si tratta di una detrazione fiscale che consente di fruire di un’agevolazione sulla spesa di riqualificazione energetica sostenuta utilizzabile lungo 10 periodi d’imposta consecutivi.
In questo articolo vedremo se tale agevolazione fiscale potrà essere utilizzata anche dalle imprese che operano in forma di Srl ed eventualmente in che modalità.
Le Srl hanno diritto alle detrazioni per le spese di ristrutturazione?
Il bonus ristrutturazione non spetta alle Srl come disciplinato dall’articolo 5 del TUIR: la detrazione è rivolta infatti in via esclusiva ai soggetti Irpef, ovvero alle persone fisiche e alle microimprese (società semplici, SNC, SAS), per i soli immobili ad uso residenziale o che ricadono nella sfera privata, ovvero non rientranti fra i beni strumentali o merce (beni utilizzati per compiere l’attività produttiva dell’impresa o materiali acquistati per essere rivenduti o impiegati nei processi produttivi).
In base al TUIR, le agevolazioni per ristrutturazione di un immobile non sono applicabili alle società soggette a tassazione Ires (Srl, SrlS, Spa).
Analogamente, le Srl non possono beneficiare nemmeno del bonus arredi, dal momento che questa misura spetta solo ai contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia.
La detrazione al 50% (con un tetto di spesa di 10 mila euro per il 2022) per l’acquisto di mobili nuovi ed elettrodomestici per l’arredo di unità immobiliari spetta solo ai soggetti Irpef.
Le Srl hanno diritto alle detrazioni per la riqualificazione energetica?
Discorso diverso invece per le detrazioni sul reddito fiscale per spese di riqualificazione energetica (Ecobonus), che consentono di ottenere un’agevolazione consistente nella detrazione del 55% o 65%, a seconda del periodo in cui tale spesa è stata sostenuta. Si tratta di una detrazione fiscale che consente di fruire di un’agevolazione sulla spesa di riqualificazione energetica sostenuta utilizzabile lungo 10 periodi d’imposta consecutivi.
La risoluzione n.34/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che possono accedere all’Ecobonus i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, senza limitazioni né di tipo oggettivo (categorie catastali) né di tipo soggettivo (persona fisiche, titolari e non di reddito di impresa, società di persone e di capitali).
La normativa di riferimento prevede dei limiti di spesa e le detrazioni fiscali avvengono nel rispetto del principio di competenza e non di cassa. La detrazione fiscale complessiva deve essere rateizzata in 10 rate di pari importo. In alternativa è possibile optare per una delle due modalità alternative di fruizione della detrazione: la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Rientrano nei lavori per la riqualificazione energetica anche quelli per la ristrutturazione della facciata, che sono pertanto estesi anche alle imprese (imprenditori individuali, società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali).
La Legge di Bilancio ha rinnovato l’agevolazione per tutto il 2022, riducendo però lo sconto fiscale al 60% (era al 90% fino al 31 dicembre 2021).
Occorre però fare una precisazione: i lavori svolti sull’involucro dell’immobile in cui si svolge l’attività e sugli impianti a suo servizio non sono oggetto di detrazione, in quanto l’edificio è un bene strumentale.
Le Srl hanno diritto alle detrazioni per Superbonus110%?
Il Superbonus 110% è disciplinato dal Decreto rilancio, dalla Guida dell’Agenzia delle entrate e dalla Circolare 24/E/2020. La normativa prevede l’accesso alla maxi agevolazione anche ai titolari di partita Iva, a patto che l’immobile oggetto di intervento rientri nella sfera privata e non sia riconducibile ai «beni relativi all’impresa» (articolo 65 del TUIR) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Le Srl non possono dunque usufruire delle detrazioni fiscali da Superbonus 110%.
Le Srl hanno diritto alle detrazioni per Sismabonus?
Il Sismabonus è una detrazione d’imposta definito dall’art. 16, Dl. n. 63/2013 e prevede detrazioni dal 50% fino all’80%: La legge di Bilancio 2022 ne ha prorogato il termine al 31 dicembre 2024.
E’ fruibile sia da privati (persone fisiche, imprenditori individuali, professionisti) che dalle società per interventi anti sismici realizzati su immobili di tipo abitativo (anche seconda casa) o su quelli utilizzati per le attività produttive, situati nelle zone sismiche 1,2,3.
L’accesso al Sismabonus è dunque consentito anche ai soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari.
Le detrazioni che fanno riferimento all’art. 119 del Decreto rilancio sono invece definite Sismabonus 110% (con scadenza al 31 dicembre 2023).
I soggetti passivi Ires (quali le Srl) hanno diritto agli incentivi a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano a loro carico.
Detrazioni spese riqualificazione energetica: la dichiarazione dei redditi delle Srl
Le detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica delle Srl possono essere utilizzate indicando correttamente i relativi dati nella dichiarazione dei redditi modello Unico SC. Nel tempo il quadro RS è stato oggetto di molte modifiche.
Nel 2022 il prospetto della dichiarazione dei redditi modello Unico SC è il seguente:
- quadro RS500 – Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- quadro RS501 – Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;
- quadro RS502 – Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari;
- quadro RS503 – Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua;
- quadro RS504 – Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- quadro RS505 – Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali;
- quadro RS506 – Acquisto e posa in opera di schermature solari;
- quadro RS507 – Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentate da biomasse combustibili;
- quadro RS508 – Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali;
- quadro RS509 – Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a));
- quadro RS510 – Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))
- quadro RS511 – Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b));
- quadro RS512 – Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5).
Nella dichiarazione dei redditi modello Unico SC dovranno essere inseriti gli importi della spesa complessiva sostenuta, della rata annuale e del numero rata di riferimento per la dichiarazione dei redditi considerata.
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