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Bonus facciate ancora al 90% – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Lavori alle facciate

Bonus facciate ancora al 90% per spese effettuate entro il 31 dicembre 2021 e lavori terminati entro i primi giorni di marzo 2022. È questo lo scenario che si presenta per chi volesse utilizzare, per l’ultima volta, l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 219, della legge n.190/2019 nella misura del 90% delle spese sostenute, prima che intervenga la riduzione al 60% prevista dalla legge di bilancio 2022.

I due termini sopra citati sono il frutto del combinato disposto di più disposizioni normative: quella istitutiva del c.d. “bonus facciate” sopra ricordata, il c.d. decreto Antifrodi (decreto legge n.157/2021) e la legge di bilancio 2022.

Alle suddette disposizioni normative deve poi aggiungersi la risposta n.5-06751 del 20 ottobre scorso, fornita dal Mef in sede di interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati.

Per cercare di capire esattamente come muoversi per ottenere, legittimamente, l’agevolazione in oggetto nella misura del 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata degli edifici, cominciamo proprio dal contenuto del suddetto chiarimento ministeriale.

In tale contesto infatti è stata confermata la possibilità di fruire del bonus facciate del 90% in conformità al criterio di cassa, ovvero pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che, quindi, potranno essere completati anche successivamente.

A tale risposta, fornita prima dell’entrata in vigore del decreto anti-frodi, deve ora aggiungersi la problematica relativa alla necessità di apporre il visto di conformità e richiedere ai tecnici abilitati l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute, anche per poter esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura del bonus facciate.

La fattura anticipata e pagata, per intero o per il solo 10% nel caso di sconto in fattura, entro il 31 dicembre prossimo, congela dunque il diritto alla detrazione del 90% perché il comma 219 della legge n.190/2019 parla espressamente di sostenimento delle spese come momento in cui sorge il diritto alla detrazione (criterio di cassa).

Ovviamente la mancata successiva effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, potrà determinare il recupero della detrazione indebitamente fruita sulla base della fattura e del pagamento, totale o parziale, effettuato entro il 31 dicembre prossimo.

Ciò detto si pone il problema di determinare l’arco di tempo successivo entro il quale tali interventi dovranno essere eseguiti, per poter essere suscettibili di opzione per la cessione a terzi o lo sconto in fattura.

In tale ragionamento si innesta il nuovo obbligo di asseverazione tecnica previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b del decreto legge n.157/2021 in vigore dal 12 novembre scorso.

Poiché la norma da ultimo richiamata prevede espressamente che tali asseverazioni dovranno essere rilasciate secondo quanto disposto dal comma 13-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020, ne deriva che i tecnici abilitati potranno rilasciare le suddette asseverazioni soltanto al termine dei lavori o per ogni loro stato di avanzamento.

Alla luce di quanto sopra non sembra dunque possibile rilasciare l’asseverazione tecnica entro il 31 dicembre 2021, se non per la eventuale parte di lavori sulle facciate dell’edificio effettivamente realizzati.

L’asseverazione potrà essere validamente rilasciata se gli interventi saranno effettivamente terminati e le spese saranno congrue, entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per la comunicazione delle opzioni delle spese sostenute nel 2021.

Da ciò deriva che gli interventi sulla facciata dovranno essere eseguiti nei primi mesi del 2022 (gennaio/febbraio) per non evitare di perdere la possibilità di cedere il credito nell’ultima data utile, quella appunto del 16 marzo 2022.

In caso di ritardo nei lavori le conseguenze potrebbero essere poco piacevoli. Soprattutto nell’ipotesi, la più frequente nella pratica, dello sconto in fattura.

Dopo il 16 marzo 2022 si potranno cedere soltanto i 9/10 del bonus facciate e non più il suo importo integrale, dovendo necessariamente recuperare la prima quota nella dichiarazione dei redditi del soggetto beneficiario.

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