L’art. 119, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) disciplina la detrazione fiscale del 110% (superbonus)
relativamente agli interventi di efficienza energetica (trainanti e
trainati).
Gli interventi trainati di efficienza energetica
Il comma 2 prevede, in particolare, che in caso di realizzazione
congiunta ad uno qualsiasi degli interventi trainanti di cui al
precedente comma 1, l’aliquota fiscale del 110% può essere
applicata anche:
- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui
all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per
ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione
vigente; - agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni.
Affinché questi interventi possano godere del superbonus 110% è
necessario:
- che siano realizzati all’interno dell’orizzonte temporale di
fruizione del bonus 110% e all’interno del periodo compreso tra
l’inizio e la fine dei lavori degli interventi trainanti; - il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto MiSE 6
agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus); - il doppio salto di prestazione energetica o la classe più alta
raggiungibile; - la redazione dell’APE pre e post intervento.
La domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Riceviamo la domanda di Marco T. che ci chiede di sapere se in
caso di istallazione disgiunta dei serramenti e degli oscuranti
(come interventi trainati), il massimale di spesa sia unico o
doppio.
La domanda non è bizantina e per rispondere correttamente è
necessario prendere il quadro normativo di riferimento costituito
essenzialmente:
- dall’art. 1, comma 345 della Legge n. 296/2006;
- dall’art. 14, comma 2, lettera b) del D.L. n. 63/2013.
Oltre alla normativa, è possibile far riferimento:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere alla domanda di Marco T. andrebbero integrati e
coordinati tutti i documenti citati anche se soltanto l’ultimo
fornisce una risposta definitiva. La circolare n. 30/E dell’Agenzia
delle Entrate, nella sezione dedicata ai casi particolari, risponde
ad una domanda analoga ovvero se, qualora con la sola sostituzione
dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari
ai fini dell’accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura
“oscurante” (tapparella, persiana, scuro) possa ritenersi
intervento “autonomo” rispetto alla sostituzione del
serramento.
L’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara nella risposta,
ricordando anche i contenuti dell’Allegato I al Decreto MiSE
Requisiti tecnici ecobonus che prevede massimali di costo diversi
se si tratti di serramento oppure serramento + chiusura oscurante
(persiana, tapparelle, scuro).
Secondo AdE, la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta
dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle
schermature solari costituiscono interventi autonomi a fronte dei
quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013. I predetti interventi sono ammessi al
Superbonus, quali interventi trainati, se eseguiti congiuntamente
agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento
di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il
conseguimento della classe energetica più alta.
Tradotto due massimali distinti di 60.000 euro che nel
superbonus diventano 60.000/1,1 euro ovvero circa 54.545 euro.
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