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«Superbonus, il 110% non ha sovraprezzi riconosciuti alle imprese» – Il Sole 24 Ore

Imprese

di Edoardo Bianchi (*)

INTERVENTO. La quota in più serve a pagare il servizio di “sconto” del bonus svolto dalle banche

Negli ultimi giorni una serie di accadimenti ha confermato la bontà delle analisi e proposte formulate da Ance. Con una comunicazione del 6 aprile u.s. la Comunità europea ha inviato una lettera di costituzione in mora invitando l’Italia a conformarsi al quadro Ue in materia di appalti. Alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d’appalto, non sono conformi alla legislazione dell’Ue in materia di appalti pubblici. Vi è uno stretto riserbo sui contenuti di detta nota ma è chiaro che quanto Ance denuncia da tempo, inascoltata, ha purtroppo un suo radicato fondamento.

La procedura negoziata, per tutti lavori del Pnrr, senza alcuna forma di pubblicità è stata elevata a metodo di gara ordinario travisando completamente la sua originaria ratio. Sono venute meno le garanzie che avevano originariamente posizionato la procedura negoziata in un ambito non solo delimitato (fino a un milione di euro) ma anche sottoposta a imprescindibili criteri di trasparenza garantiti da meccanismi quale la rotazione negli inviti. Nelle versioni successive contenute nel Dl Sblocca cantieri, nel Semplificazioni 1 e nel Semplificazioni 2 viene progressivamente smantellato ogni presidio di trasparenza.

Ora anche l’Europa si accorge di questa enormità focalizzando la propria attenzione, in particolare, sulle fasce più basse di importi per servizi e lavori che non godono di alcuna tutela in termini di conoscibilità.

Il Tar Lazio con la sentenza n. 7215 del 3 giugno ha accolto il ricorso presentato da Ance relativamente all’erronea metodologia di calcolo operata dal Mims per la verifica del fenomeno revisionale sull’elenco dei materiali relativi al primo semestre 2021.

Avevamo, come Ance, da tempo evidenziato la incongruità di siffatta metodologia di rilevamento, non solo anacronistica ma priva di alcuna scientificità; ora oltre ai fatti ci da ragione anche la giustizia amministrativa.

Sul tema dell’adeguamento dei prezzi di appalto siamo ancora in attesa che le imprese ricevano le compensazioni dovute per il primo e secondo semestre 2021. Nel mare magno delle riforme e degli obiettivi da perseguire per rispettare il crono programma pattuito con l’Europa sottolineiamo che mancano all’appello due previsioni contemplate nel Dl Sostegni ter, e più precisamente:

a) quanto previsto all’articolo 29 comma 2, sulla nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione che dovrebbe disciplinare gli scostamenti dei prezzi a decorre dal 1° semestre 2022;

b) quanto previsto all’articolo 29 comma 12, con le Linee guida per la determinazione dei nuovi prezzari.

Ambedue avrebbero dovuto vedere la luce entro aprile.

Nella ultima settimana si sono susseguiti diverse prese di posizione che hanno, tra l’altro, evidenziato l’assurdità di riconoscere un sopraprezzo del 10% agli interventi del superbonus 110.

Preliminarmente, ricapitoliamo:

a) in Italia ci sono oltre 12 milioni di edifici ed in termini di attestazioni energetiche oltre il 75% rientra nelle classi E/F/G ed oltre un terzo di tutti gli immobili rientra nella ultima classe;

b) secondo il Rapporto sullo stato globale degli edifici e costruzioni di GlobalAbc circa il 37% delle emissioni di Co2 e ben il 36% dei consumi energetici totali derivano dall’edilizia, in particolar modo da quella pubblica ed industriale. Come pensiamo di fornire risposte concrete a questi dati di partenza? L a risposta fornita con il 110, sebbene migliorabile, costituisce la principale soluzione al tema di partenza.

Ebbene in questo contesto, siccome le progettazioni ed i lavori non vengono pagati in danaro ma con moneta fiscale è necessario l’intervento delle banche che tramutano la moneta fiscale, peraltro quinquennale, in moneta economica immediatamente spendibile.Ebbene per questo servizio, essenziale, le banche trattengono un fee del 15/20%. Le imprese quindi lavorano, di fatto, applicando ai prezzari vigenti uno sconto (un ribasso) medio non inferiore al 10%. Dove è lo scandalo? Rammentiamo che le principali stazioni appaltanti hanno, nel corso degli ultimi mesi, aggiornato i propri prezzari già due o tre volte perché su quei prezzi non è possibile formulare alcun ribasso tanto che le gare vanno deserte o vengono, in autotutela, ritirate.

Il ministro Giovannini in audizione in Parlamento ha confermato un aumento medio dei costi, rapportato al 2020, del 19% e del 36% rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2021; sempre ante crisi Ucraina. Non viene riconosciuto alcun sopraprezzo ad alcuno, tutt’altro! Se non vogliamo fare affogare il nostro Paese in un benaltrismo perenne e sterile è opportuno effettuare una diagnosi critica delle problematiche sul tavolo per poter correttamente individuare la prognosi maggiormente idonea alla soluzione del problema.In questo percorso i corpi intermedi, ed Ance in primis, debbono adempiere alle responsabilità del proprio ruolo riuscendo a declinare l’efficienza del mercato con il miglioramento del Paese rifuggendo da qualsiasi omologazione che, estendendosi, diventa omogeneizzazione, soprattutto contenutistica.

Source: ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

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