Arriva la confisca del veicolo per chiunque venga fermato dagli agenti in strada e si rifiuti di sottoporsi al test antidroga. Chi è alla guida, praticamente, non avrà scampo, in quanto non sarà protetto neppure nel caso in cui venga sottoposto al lavoro di pubblica utilità. La conferma dell’impossibilità di scappatoie o interpretazioni meno restrittive delle previsioni del Codice della Strada arriva dalla sentenza numero 20033 del 23-5-22 della Sezione IV Penale della Corte di Cassazione.
La sentenza
Colui che ha proposto il ricorso è stato il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona, che aveva condannato una donna alla pena di giustizia sostituita dal lavoro di pubblica utilità, proprio per essersi sottratta ai test antidroga che le avevano imposto di fare. La sentenza aveva omesso l’applicazione della sanzione accessoria della confisca dell’autoveicolo prevista dall’articolo 187 del Codice della Strada. Il ricorso è poi stato accolto e, dopo aver rinviato il processo a nuovo giudizio, la Cassazione ha confermato che la Corte d’appello di Ancona avrà premura di tener conto dell’applicazione della confisca se la vettura del caso non è di proprietà di un’altra persona estranea al reato perché, in tal caso, la legge non attua la confisca. Come dice la sentenza n. 39777 del 07/06/2012, per estraneità si intende “non già la formale intestazione a un terzo, ma l’assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo”.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.