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Superbonus e altri bonus, la circolare AdE 19/E 2022 – BibLus-net

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La circolare AdE 19/E 2022: i chiarimenti definitivi su cessione dei crediti, visto di conformità, attestazione di congruità delle spese e tanto altro

Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha introdotto la maxidetrazione, il Superbonus, che a due anni dall’entrata in vigore ancora tiene banco e costituisce il vero volano del settore edile e dell’economia in generale; ma le regole sono cambiate varie volte, con rallentamenti negli ultimi sei mesi sul fronte della cessione del credito.

Un’occasione, quindi, da non perdere il Superbonus! Per questo ti consiglio di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus e la guida PDF per rispondere ai diversi dubbi in materia, nonché un software che supporta il professionista nella corretta gestione della pratica e dei lavori.

Circolare AdE 19/E 2022

Con il documento in esame, il Fisco intende fornire i primi chiarimenti in merito alle modifiche circa il Superbonus e gli altri bonus edilizi, con riferimento alle misure introdotte dal Governo in materia antifrode ed alle modifiche circa la cessione dei crediti (di cui agli articoli 121 e 122 del dl n. 34/2020).

In particolare, la circolare fa riferimento alle previsioni introdotte:

Di seguito l’elenco degli argomenti trattati:

  • novità in materia di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus – art. 119 del dl n. 34/2020
    • obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione
    • asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari
  • novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito – art. 121 del dl n. 34/2020
    • proroga dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito
    • obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa
    • estensione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
  • controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate
  • modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del dl n. 34/2020
    • decreto Sostegni-ter – periodo dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022
    • decreto Frodi e legge di conversione del decreto Sostegni-ter – a decorrere dal 26 febbraio 2022
    • decreto Energia e decreto Aiuti – decorrenza dal 1° maggio 2022
  • disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito
  • misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile
  • utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale
  • indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

I chiarimenti sulle ultime novità

Via libera alla detrazione delle spese per visto e congruità, meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino a 10.000 euro, indicazione dell’obbligo di CCNL e quello del visto di conformità, la cessione dei bonus relativi alla realizzazione o all’acquisto di box e posti auto ed altro ancora.

Obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione

Viene confermato il mancato obbligo del visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata.

Il Fisco ricorda, inoltre, che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.

Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari

Per l’asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento ai prezzari individuati dal dm 6 agosto 2020 e dai valori massimi stabiliti con decreto 14 febbraio 2022; oltre agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, devono applicarsi anche agli interventi di riduzione del rischio sismico e quelli inerenti al bonus facciate e di recupero del patrimonio edilizio.

Una delle principali novità riguarda la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: per i bonus diversi dal Superbonus, la detraibilità spetta se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 (come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe).

Inoltre, è bene tenere a mente che le spese per il visto di conformità vanno suddivise in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

Esonero visto di conformità e attestazione di congruità

Il documento richiama l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e l’obbligo per i tecnici abilitati di attestare la congruità dei prezzi. Unica eccezione riguarda gli interventi relativi al bonus facciate.

L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

In particolare, viene precisato che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Altra novità in merito al visto ed asseverazione: nessun obbligo per l’edilizia libera o fino ai 10.000 euro.

In pratica, volendo fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito non c’è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa per i seguenti interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio:

  • interventi in edilizia libera;
  • interventi non in edilizia libera ma di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi).

Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito

La circolare fa il punto della situazione circa le regole succedutesi in materia di cessioni del credito, in particolare ai limiti previsti dai decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal decreto Aiuti.

Nel dettaglio, a partire dal 1° maggio 2022, si ha che:

  • dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;
  • le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente;
  • entra in vigore il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, viene chiarito che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Ciò significa che le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione.

Sconto o cessione per autorimesse o box

Il Fisco fornisce anche chiarimenti circa gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per la realizzazione o l’acquisto di un garage o di un posto auto pertinenziale, anche a proprietà comune, e la relativa opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Nel caso in cui il box sia già stato acquistato, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di:

  • cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021

oppure

  • fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.

Per i contribuenti, invece, che non hanno ancora acquistato il box è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022; in tal caso, sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

Sanzioni

A livello sanzionatorio è prevista la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, per il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni:

  • espone informazioni false;
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

La pena può aumentare nel caso in cui il fatto commesso produce anche un ingiusto profitto per sé o per altri.

Assicurazioni

Al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento da eventuali danni provocati dai tecnici professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, questi hanno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

La circolare ha confermato che per i bonus diversi dal Superbonus la stipula della polizza non è richiesta.

Obbligo CCNL

Il Fisco ricorda, infine, l’obbligo in capo al datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro: nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture devono essere indicati i contratti collettivi (CCNL) che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili. L’obbligo, inoltre, deve essere rispettato anche nel caso in cui:

  • il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor

oppure

  • i lavori edili siano oggetto di subappalto.
usBIM.superbonus
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I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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