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Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo provvedimento del Fisco sulla cessione del credito – Lavori Pubblici

Vecchio provvedimento prot. 35873/2022

Provvedimento modificato

1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti
per interventi edilizi

1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti
per interventi edilizi

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2
dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di
seguito “Decreto”), nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono
spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo
Decreto, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2
dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di
seguito “Decreto”), nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono
spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo
Decreto, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

4. Modalità di esercizio dell’opzione

4. Modalità di esercizio dell’opzione

4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti
sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate
utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”),
approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative
istruzioni. Il suddetto modello è utilizzabile a decorrere dal 4
febbraio 2022. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le
spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al
punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine
ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui
avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata
in detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute
nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile
2022.

4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti
sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate
utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”),
approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative
istruzioni. Salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione
deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello
in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo
dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la
prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto
giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della
richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una
Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti,
ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto
giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della
richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una
Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti,
ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Le
comunicazioni da inviare entro il termine di cui al punto 4.1,
trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite
entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni
sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale
data

4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle specifiche
tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa
comunicazione.

4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni di
compilazione del modello e delle relative specifiche tecniche
saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa
comunicazione.

5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a
confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate;

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a
confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate (d’ora in poi definite “Piattaforma
cessione crediti”). Inoltre, per i crediti derivanti dalle
comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è
necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma
cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in
compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo
in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più
soluzioni;

6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

6.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere
dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della
Comunicazione di cui al punto 4, i fornitori che hanno applicato
gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono cedere i
relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
successiva cessione.

6.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere
dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della
Comunicazione di cui al punto 4:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1,
lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono
effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, oppure di imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (d’ora in poi definiti “soggetti qualificati”). I
soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono
effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di
altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti ai sensi del
punto 1.1, lettera b), possono effettuare una sola ulteriore
cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati
che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola
ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti
qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione di cui al punto 4 è
stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022,
i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in
favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma
cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette
cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene
esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo aver proceduto
alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime
funzionalità.

6.2.Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi
cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino
al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la
possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che
possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei
soggetti qualificati.

6.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli
stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo
l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura
degli stessi cessionari con le stesse funzionalità di cui al punto
5.2, lettera a).

6.3. La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 6.1 e 6.2
avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la
Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione
della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.

6.4. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022
sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al
comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, possono costituire oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, nei termini ivi previsti. La comunicazione della
cessione avviene con le modalità di cui al punto 6.2.

6.4. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli
stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo
l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura
degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti.
Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti
derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1°
maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la
suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in
compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

6.5. I contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto, come
modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 e delle disposizioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 28, sono nulli.

6.5. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le
rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da
parte dei titolari delle detrazioni, di cui al punto 1.1, lettere
a) e b), comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4
dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni
parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un
codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione
crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate
all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le
comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9
al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio
2022.

6.6. I contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto e
all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono
nulli.”

Source: lavoripubblici.it

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