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La disciplina del Superbonus ha subito nel tempo numerose modifiche
È importante mettere in evidenza i termini a partire dai quali è ancora possibile fruire del Superbonus
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa
Come noto, il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza sanitaria, ha introdotto una detrazione
spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a
fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Stiamo parlando, appunto, del
Superbonus.
Ebbene, tenuto conto della complessità delle disposizioni
introdotte dal citato decreto Rilancio, nonché della circostanza che l’ambito
applicativo del Superbonus e la vigenza della disciplina sono stati più volte oggetto di modifica (da ultimo è intervenuta la risoluzione 15 febbraio 2022,
n. 8/E), l’Agenzia delle entrate ha rilasciato la circolare n. 23 del 23 giugno
2022, con cui – tra le altre cose – riepiloga i chiarimenti forniti, tramite le
proprie risposte, alle istanze di interpello.
Termini per fruire del Superbonus
A tal proposito, è importante mettere in evidenza che il
Superbonus, ad oggi, si applica sulle spese che sono state sostenute entro:
- il 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche con riferimento ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi; - il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità
immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati
lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono
essere compresi anche i lavori non agevolati - il 30 giugno 2023 dagli Iacp comunque denominati nonché
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea
in materia di “in house providing”, per gli interventi di risparmio energetico
e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60%o dell’intervento complessivo; - il 31 dicembre 2025 dalle Onlus, dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli
appositi registri; - il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025); - il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva
diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65%
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Soggetti beneficiari
Condomìni, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di
edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, Onlus, ApS, AdV,
Persone fisiche, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Associazioni
e società sportive dilettantistiche per lavori destinati a immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
Persone fisiche
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli
interventi agevolabili dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» che possiedono
l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che
detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o
di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che
sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario. Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel
rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno
diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.
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Source: we-wealth.com
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