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Bonus Facciate: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2022 – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Bonus Facciate: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2022 - Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

Bonus facciate legge di bilancio

Confermato fino alla fine dell’anno 2022 il bonus facciate, ma in versione “ristretta”, con la detrazione che scende dal 90 al 60 per cento. Per le spese dello scorso anno per poter usufruire della cessione del credito occorre presentare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 16 marzo.

Ma si può far da sé o servono anche asseverazione e visto di conformità? È quanto ci chiede un nostro lettore che ha concluso i lavori al 10 dicembre e pagato per intero la fattura al 27 dicembre 2021.

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“Quali sono gli obblighi? Servono le asseverazioni o l’invio dei documenti all’Enea quando la pratica aperta in autonomia in comune è una di edilizia libera?”

Ecco tutto quello che occorre sapere per poter effettuare la cessione del credito.

Leggi anche: Pubblicato il documento Check List visto di conformità Bonus Facciate

Cambia l’aliquota non le regole

Il Bonus facciate è regolamentato dai commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), ed è stato rinnovato dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022 con aliquota ridotta al 60 per cento.

Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la detrazione per ristrutturazione. L’agevolazione è riconosciuta sia ai soggetti IRPEF che IRES, senza distinzione in riferimento alla tipologia catastale dell’immobile, purché si tratti di edifici ubicati in zona A (centro e zone limitrofe) e B (periferie densamente edificate) ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

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Solo facciate visibili dalla strada

Gli interventi ammessi alla detrazione, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 2/2020, sono esclusivamente quelli che riguardano la parte della facciata visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Esclusi, invece, quelli sulle aree completamente interne, ossia confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, quando questi non sono visibili, neppure in parte, dalla strada.

Quanto alla lista delle opere ammesse sono rientrano interventi quali:

  • rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale;
  • consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, e degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.

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Nuovo intonaco a risparmio energetico

Quanto a quest’ultimo punto se si deve intervenire anche sull’intonaco dell’edificio, in tutti i casi in cui la superficie da rinnovare sia superiore al 10 per cento occorre assicurare il rispetto almeno della qualità media degli edifici dal punto di vista del consumo energetico (Decreto Legislativo 26/06/2015 in materia di linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e Decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 gennaio 2010 in materia di riqualificazione energetica degli edifici ).

Si tratta in questi casi di interventi detti “qualificati” e per i quali è necessario inviare la relativa documentazione all’ENEA per dimostrare il rispetto dei requisiti in questione. Gli interventi influenti dal punto di vista termico sono soggetti a CILA.

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Cessione del credito sempre sotto controllo anche per la sola pittura

Rientrano invece nell’edilizia libera gli interventi di sola pittura o pulitura, ma a prescindere da questo in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si sfugge dai controlli antifrode.

L’indicazione nell’ultimo periodo del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 secondo il quale fanno eccezione ai casi esclusi dalla stretta “gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il comma in questione è, appunto, quello che ha introdotto il Bonus facciate.

Di conseguenza per poter cedere il credito occorre necessariamente contenere l’asseverazione di congruità delle spese e il Visto di conformità. Per il bonus facciate è prevista una specifica check list di controlli per il soggetto che dovrà apporre il visto, Caf o professionista.

Consigliamo

In Bonus casa e Regole anti frode, la modulistica per le Asseverazioni dei Lavori (si tratta di un pacchetto scaricabile in formato zip, con modulistica editabile e personalizzabile), il professionista troverà:

  • i moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni) aggiornati alla Legge di Bilancio 2022;
  • un ebook di spiegazione delle novità dal titolo Bonus Casa e Regole Antifrode a cura di Antonella Donati;
  • una raccolta di oltre 60 casi risolti a partire da quesiti reali posti dai lettori di EdilTecnico.it;
  • la tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore;
  • una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode in base alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2021 – Elenco delle attività che rientrano in edilizia libera.

Da non perdere

Foto:iStock.com/Photo Beto

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