Pnrr 2: è legge il D.L. n. 36/2022, convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022, n. 150).
Al Capo III le misure in materia di ambiente ed energia:
- disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino;
- misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse;
- potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di ecobonus e sismabonus e governance dell’Enea;
- disposizione per le rinnovabili per impianti sportivi e piscine;
- obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
- misure in materia di imballaggi;
- potenziamento del controllo in materia di reati ambientali;
- istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.
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Altre misure in materia di ambiente, sicurezza ed energia riguardano:
- l’assunzione di personale del Mite;
- riorganizzazione e rafforzamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici;
- misure di potenziamento per la lotta attiva agli incendi boschivi;
- disposizioni per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Pnrr e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- l’abrogazione dell’articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso.
Di seguito lo stralcio delle misure elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2022), coordinato con la
legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
(22A03859)
(Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022, n. 150)
Vigente al: 29-6-2022
Capo I
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITA’ E RICERCA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022 si procedera’ alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
(omissis)
Art. 9
Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga
per assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e
attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227
1. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono
aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».
2. Il termine per l’assunzione di trecentocinquanta unita’
appartenenti all’area III posizione economica F1, previste
all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
relativo al triennio 2019-2021, e’ differito al triennio 2021-2023.
3. Al fine di garantire l’attuazione della delega legislativa di
cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio
dei ministri e’ autorizzata ad incrementare la propria dotazione
organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due
posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o piu’
procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da
destinarsi anche all’Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilita’, nell’ambito delle facolta’ assunzionali gia’
autorizzate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di
cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125.
4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l’articolo 1, comma 5,
lettera g), l’articolo 2, comma 2, lettera g) e l’articolo 3, comma
2, sono abrogati.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per
l’anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede, quanto a 333.102 euro per l’anno 2022 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere
dall’anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti
dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.
Art. 10
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi
incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza
ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia’ destinate per
tale finalita’ nei propri bilanci, sulla base della legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facolta’ di cui
al primo periodo e’ consentita anche per gli interventi previsti nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di
utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani
di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
1-bis. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in
quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
limite ordinamentale di eta’ piu’ elevato previsto per i dipendenti
pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli
incarichi di cui all’articolo 31, comma 8, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonche’, in presenza di particolari esigenze alle quali non e’
possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle procedure di
reclutamento del personale dipendente, l’incarico di responsabile
unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.
3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di
interventi previsti dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacita’ amministrativa, anche
nell’ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da
avviare e gia’ avviate, possono ricorrere alle modalita’ di selezione
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
4-bis. Al comma 7-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali
conflitti di interessi nell’esercizio dell’attivita’ del
professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la
sospensione dall’albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attivita’
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con
l’amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e’
espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto di interessi
fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e
l’esercizio dell’attivita’ professionale».
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso
di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in
data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
(omissis)
Art. 16 bis
Riorganizzazione e rafforzamento dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e
dei generi sottoposti a regime di monopolio
1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:
«1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ aumentata di 3 unita’».
2. Al comma 7 dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
istituisce uno o piu’ posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,
di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «l’Agenzia delle dogane e dei monopoli puo’
conferire, a valere sulle facolta’ assunzionali disponibili, uno o
piu’ incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due
anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
430.735 per l’anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall’anno 2023,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell’ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l’anno 2022 e a euro
447.970 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(omissis)
Art. 17 bis
Misure di potenziamento per la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli
incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche’ autorizzazione all’assunzione
1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli
finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono
rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per l’attuazione delle finalita’ di cui al comma 1, all’articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 961 e’ sostituito dal seguente:
«961. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e
961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
l’anno 2022, 14,5 milioni di euro per l’anno 2023, 31 milioni di euro
per l’anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025, 62 milioni di
euro per l’anno 2026, 68,5 milioni di euro per l’anno 2027, 71
milioni di euro per l’anno 2028, 74 milioni di euro per l’anno 2029,
77 milioni di euro per l’anno 2030, 79 milioni di euro per l’anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette risorse e’ destinato alle
relative spese di funzionamento»;
b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:
«961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e’ sostituita dalla tabella A di cui
all’allegato 10 annesso alla presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, e’ sostituita dalla tabella A di cui
all’allegato 11 annesso alla presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e
medico capo, dopo la parola: “185” sono aggiunte le seguenti: “(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)”;
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche
di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai
sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al
comma 961, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con cui e’ conseguentemente
rielaborato, entro l’anno 2022, il piano programmatico pluriennale
adottato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7),
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del
Ministro dell’interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo
periodo della presente lettera e’ riportato, altresi’, il complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c).
961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell’Arma
dei carabinieri, al codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 800:
1) al comma 1, la parola: “4.204” e’ sostituita dalla seguente:
“4.537”;
2) al comma 4, la parola: “60.617” e’ sostituita dalla seguente:
“60.653”;
b) all’articolo 666, comma 3, la parola: “ventinovesimo” e’
sostituita dalla seguente: “ventiseiesimo”;
c) l’articolo 823 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 823. (Organici dei generali e dei colonnelli). – 1. Le
dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello
sono le seguenti:
a) generali di corpo d’armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538»;
d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del
quadro I della tabella 4 e’ sostituito dallo specchio B del quadro I
della tabella 4 di cui all’allegato 12 annesso alla presente legge;
e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 e’ inserito lo
specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all’allegato 13
annesso alla presente legge;
f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e’ sostituito dallo
specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all’allegato 14
annesso alla presente legge;
g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio
A del quadro II della tabella 4 e’ inserito lo specchio A-bis del
quadro II della tabella 4 di cui all’allegato 15 annesso alla
presente legge;
h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e’ sostituito dallo
specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all’allegato 16
annesso alla presente legge;
i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del
quadro III della tabella 4 e’ sostituito dallo specchio B del quadro
III della tabella 4 di cui all’allegato 17 annesso alla presente
legge;
l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e’ sostituito dallo
specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all’allegato 18
annesso alla presente legge;
m) i commi 2 e 3 dell’articolo 2211-bis sono sostituiti dai
seguenti:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le
consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B),
quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III
(specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le
consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C),
quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)”;
n) al comma 1 dell’articolo 828:
1) al primo periodo, la parola: “duecentosettantaquattro” e’
sostituita dalla seguente: “trecentonovantanove”;
2) alla lettera g), la parola: “139” e’ sostituita dalla seguente:
“244”;
3) alla lettera i), la parola: “sessantaquattro” e’ sostituita
dalla seguente: “ottantaquattro”;
o) dopo l’articolo 828 e’ inserito il seguente:
«Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). – 1. E’
costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per
un totale di 50 unita’, da collocare in soprannumero rispetto
all’organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la
tutela agroalimentare di cui all’articolo 174-bis, comma 2-bis. Il
predetto contingente e’ cosi’ determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16».
961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Guardia di finanza:
a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di
cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre
2019, n. 172, e’ sostituita dalla tabella 1a di cui all’allegato 19
annesso alla presente legge;
b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e’ sostituita dalla tabella 1
di cui all’allegato 20 annesso alla presente legge;
c) all’articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, la parola: «2027» e’ sostituita dalla
seguente: «2029»;
2) al terzo periodo, la parola: «2027» e’ sostituita dalla
seguente: «2023»;
3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 2024 al 2029 il
numero di promozioni annuali di cui al presente comma e’ pari a due
unita’”;
d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 5, «Specialita’ Amministrazione», il numero: «5» e’
sostituito dal seguente: «6»;
2) alla colonna «Organico», il numero: «258» e’ sostituito dal
seguente: «297»;
e) all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di
cui al comma 1 e’ fissata in 23.605 unita’».
961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di
polizia penitenziaria, e’ sostituita dalla tabella A di cui
all’allegato 21 annesso alla presente legge.
961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attivita’
criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche’ di presidio
e controllo delle frontiere, connessi, tra l’altro, all’emergenza
umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica
nell’anno 2025, oltreche’ per implementare l’efficienza degli
istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai
commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 703 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le
modalita’ di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ autorizzata l’assunzione straordinaria di un
contingente massimo di complessive 1.574 unita’ delle Forze di
polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie
facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del
1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi:
a) e’ autorizzata, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste
a legislazione vigente, l’assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95
unita’, di cui 65 unita’ nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita’ nei ruoli iniziali dei direttivi
che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di:
1) 9 unita’ per l’anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
2) 8 unita’ per l’anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
3) 28 unita’ per l’anno 2024, di cui 13 unita’ nel ruolo iniziale
dei direttivi tecnico-professionali, 7 unita’ nel ruolo iniziale dei
piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unita’ nel ruolo iniziale
degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
4) 4 unita’ per l’anno 2025, di cui 2 unita’ nel ruolo iniziale dei
piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unita’ nel ruolo iniziale
degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
5) 13 unita’ per l’anno 2026, di cui 7 unita’ nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unita’ nel ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
6) 7 unita’ per l’anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di
aeromobile vigile del fuoco;
7) 6 unita’ per l’anno 2031, di cui 2 unita’ nel ruolo iniziale dei
piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unita’ nel ruolo iniziale
degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
8) 20 unita’ per l’anno 2032, di cui 15 unita’ nel ruolo iniziale
degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita’ nel ruolo iniziale
dei sommozzatori vigili del fuoco;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la
dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’
incrementata di un numero corrispondente di unita’;
c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla
lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione
organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di
sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera
c) risultino posti vacanti, l’accesso alle qualifiche iniziali di
pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile
vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco puo’ avvenire
mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e’
autorizzata, nel limite della dotazione organica, l’assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita’ nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco;
e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e’
autorizzata, nel limite della dotazione organica, l’assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
complessive 15 unita’ nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco».
3. Dopo l’allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all’allegato 1-bis
annesso al presente decreto.
(omissis)
Art. 20
Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento
degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul
piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e
grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per
l’attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al
datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze
dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni
tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali
innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione
immersiva e realta’ aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di
analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla
compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)
Capo III
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SALUTE
Art. 23
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti
rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di
accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora
l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e’
soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di
dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il
medesimo decreto sono stabilite altresi’ le modalita’ con le quali
l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i
prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente
utilizzato in motori termici come carburante.
4. All’articolo 21, quarto comma, del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario
specifiche modalita’ di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e
privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto
e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la
Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i
quali si procede anche in mancanza del parere»;
b) all’articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell’amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le
Autorita’ di bacino distrettuali».
5-bis. All’articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «produzione di idrogeno» sono
inserite le seguenti: «e delle infrastrutture connesse, ivi compresi
compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a
reti di distribuzione e trasporto,».
5-ter. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 9-bis e’ inserito il seguente:
«9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu’ Comuni, l’istanza
di procedura abilitativa semplificata e’ presentata a tutti i Comuni
interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse.
L’amministrazione competente ai sensi del presente comma e’
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere
connesse».
Art. 23 bis
Misure urgenti per incrementare la produzione
di energia elettrica da biomasse
1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai
commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da
biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1
MW».
Art. 24
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento
energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e
governance dell’ENEA
1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2,
Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per
cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici»,
nonche’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui
al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia’ previsto in
materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli
stessi. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una
relazione sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze,
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito delle rispettive competenze territoriali».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica
il supporto necessario per l’espletamento delle attivita’ tecniche e
scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio
statuto prevedendo l’istituzione della figura del direttore generale.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica
dell’Agenzia e’ modificata con l’inserimento di una unita’
dirigenziale di livello generale. Per l’istituzione del posto
funzione di livello dirigenziale generale e’ autorizzata la spesa di
67.456 euro per l’anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere
dall’anno 2023; al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5
e’ sostituito dal seguente: «5. Al presidente spetta la legale
rappresentanza dell’ENEA».
Art. 24 bis
Contributo a favore di impianti sportivi e piscine
1. Le associazioni e le societa’ sportive dilettantistiche, le
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o
sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 55 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
possono accedere, per l’anno 2023, a contributi in conto capitale per
progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro
finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L’agevolazione
e’ concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all’articolo 55 del
medesimo regolamento, e l’importo massimo dell’aiuto e’ fissato
nell’80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita’ della misura
e’ in capo all’Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e
delle finanze e l’Autorita’ politica delegata in materia di sport, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili
all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di
concessione, nonche’ alle condizioni di revoca e all’effettuazione
dei controlli. La concessione dei predetti contributi e’ autorizzata
nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per
l’anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 25
Obiettivi del Programma nazionale
per la gestione dei rifiuti
1. All’articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera i) e’ abrogata.
2. All’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Costituisce altresi’ parte integrante del piano di
gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei
materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e’ redatto in
conformita’ alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
Art. 25 bis
Modifica all’articolo 224 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. All’articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. L’accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema
autonomo di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad
uno dei consorzi di cui all’articolo 223 assicurano la copertura dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata
anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere
conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere
agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all’articolo 221, comma
3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui
all’articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione
dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi».
Art. 26
Supporto tecnico-operativo per le misure attuative del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
transizione ecologica
1. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo necessario
per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e’
istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero
il Fondo per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione
ecologica ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della transizione ecologica.
Art. 26 bis
Potenziamento del controllo
in materia di reati ambientali
1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati
ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore
per l’attivita’ di asseverazione tecnica fornita dall’ente
specializzato competente nella materia cui si riferisce la
prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di
vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la
redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in
assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore,
nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi
dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione
statale»;
b) all’articolo 318-quater, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo
accertatore ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un
quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata
del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del
dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore
comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione
nonche’ l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini
dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi
dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della
prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono
riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento
delle attivita’ di controllo e verifica ambientale svolte dai
predetti organi ed enti».
2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 27
Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute
dai rischi ambientali e climatici
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le
strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e
climatici, e delle zoonosi e’ istituito il Sistema nazionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito
«SNPS».
2. Il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio integrato
«one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite
l’adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente , di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di
prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici,
anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le
esigenze di tutela delle comunita’ e delle persone vulnerabili o in
situazioni di vulnerabilita’, in coerenza con i principi di equita’ e
prossimita’.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a
rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e
all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso
l’integrazione con altri settori;
b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali
che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita’ di
comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e
all’implementazione degli atti di programmazione in materia di
prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a
priorita’ di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le
azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri,
metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di
sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi,
all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorita’ competenti nel settore
ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto
sanitario (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica
(VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di
intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle
proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della
sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le
previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui
alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie, nonche’ con gli altri enti del territorio di
competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del
SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l’Istituto superiore di sanita’, con compiti di coordinamento
e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo,
programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche
mediante l’adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi
individuati per il progetto di cui al comma 8 dall’allegato 1 al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli
obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle
categorie particolari di cui all’articolo 9 del regolamento (UE)
2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del SNPS,
per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8
dall’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le modalita’ di interazione del
SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione
di apposite direttive, la effettiva operativita’, secondo criteri di
efficacia, economicita’ e buon andamento, delle modalita’ di
interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo
periodo e’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della
salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell’Istituto
superiore di sanita’, con comprovate competenze nel settore della
prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione
ecologica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con
comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita’ promosse
dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese,
diarie e indennita’, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede
con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente,
Biodiversita’ e Clima», nell’allegato 1 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nel limite delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all’attuazione del presente articolo con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(omissis)
Art. 33 ter
Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa
in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita’, nonche’ degli
interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo
territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti
all’annualita’ 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto
periodo del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.
(omissis)
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
(omissis)
d-bis) l’articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso.
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