Fare previsioni è sempre difficile ma al momento sembra che
lo “strappo”
del M5S alla Camera dei Deputati non dovrebbe avere grosse
ripercussioni sul via libera definitivo del Senato al disegno di
legge di conversione del Decreto Aiuti che contiene alcune
interessanti modifiche al superbonus 110%.
La conversione del Decreto Aiuti
L’importanza e l’urgenza di convertire entro il 16 luglio 2022
il Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) imporrà ancora una
volta tempi record. Dopo l’approvazione della Camera, il 12 luglio
la Commissione Bilancio del Senato ha avviato l’esame del disegno
di legge di conversione e il provvedimento è già atteso in aula per
oggi. Entro domani al massimo il Senato dovrebbe dare la fiducia al
Governo e approvare il ddl di conversione che a questo punto
approderebbe in Gazzetta Ufficiale entro sabato.
Benché l’approvazione della legge di conversione può
considerarsi certa, resta il dubbio sui 5 stelle che astenendosi o
votando contro (improbabile) daranno un chiarissimo segnale al
Presidente del Consiglio Mario Draghi che a quel punto dovrà
scegliere se continuare con questo Governo o dare il mandato al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
In quest’ultimo caso è probabile che si avvieranno nuove
consultazioni per un Governo Draghi-bis con una maggioranza
rinnovata che avrebbe il compito di completare questa legislatura e
traghettare il Parlamento fino alle prossime elezioni nel 2023.
Superbonus 110%: il testo del ddl approvato alla Camera
Una cosa è certa: il Senato non avrà alcuna possibilità di
modificare il disegno di legge che sarà confermato nella versione
approvata dalla Camera (con voto di fiducia su un testo preparato
dal Governo). Questo a ulteriore conferma di quanto meno incisivo
(per utilizzare un eufemismo) sia ormai l’operato del Parlamento
nell’attività legislativa del Paese.
Per quanto concerne il bonus edilizio più chiacchierato
dell’ultimo triennio (il superbonus 110%), grandi novità riguardano
il testo dell’art. 14 del Decreto Legge n. 50/2022 che, nella sua
versione post conversione in legge, contiene alcuni importanti
modifiche ma anche una “dimenticanza” che rischia di vanificare
l’effetto delle nuove disposizioni.
Ricordiamo, infatti, che l’originaria versione dell’art. 14
aveva previsto una modifica del meccanismo di cessione dei crediti
edilizi in modo da consentire alle banche la possibilità di vendere
il credito ai “clienti
professionali privati“. Nella stesura iniziale del Decreto
Aiuti era stato inserito anche l’art. 57 che al comma 3 prevedeva
che le nuove disposizioni sulla cessione del credito si potessero
applicare alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in
fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022.
Superbonus 110%: luci e ombre
Nella versione del Decreto Aiuti coordinato con le modifiche
apportate dalla legge di conversione di ormai prossima e sicura
approvazione, è stato modificato l’art. 14 ma non l’art. 57 che
resta identico.
Con la modifica dell’art. 14 è stata data la possibilità alle
banche di cedere il credito ai loro clienti dotati di partiva iva
ed è stato anche previsto formalmente che la modifica si applica
anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia
delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del Decreto Aiuti stesso.
Purtroppo, però, l’art. 57, comma 3 non è stato abrogato né
modificato in sede di conversione (se per svista o altro nessuno lo
saprà mai) con la conseguenza che se è pur vero che le nuove
disposizioni saranno valide anche per le comunicazioni di cessione
precedenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è anche chiaro
che non si applicheranno a quelle precedenti l’1 maggio 2022.
Saranno, dunque, escluse le decine di migliaia di professionisti
e imprese con crediti arenati sulla piattaforma di cessione
dell’Agenzia delle Entrate e che nessuno vuole più acquistare
Superbonus 110%: gli effetti sulle banche e i crediti
inevasi
Ci sarà anche da capire come queste modifiche saranno recepite
dalle banche (sempre più propense ad una svalutazione dei crediti
edilizi). Perché se è vero che queste nuove disposizioni
riguarderanno solo le cessioni o gli sconti in fattura comunicati
all’Agenzia delle entrate dopo l’1 maggio 2022, non si conosce
l’effetto sul plafond a disposizione degli istituti di credito per
l’acquisto dei crediti.
Occorre, infine, ricordare i dati allarmanti illustrati dal
Sottosegretario all’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra
durante un’interrogazione
parlamentare di fine maggio secondo i quali i crediti presenti
in piattaforma e non ancora accettati da oltre 30 giorni sarebbero
pari a 5,396 miliardi di euro, di cui:
- circa 3,684 miliardi fanno capo agli interventi che accedono al
Superbonus 110%; - circa 1,491 miliardi sono riferiti agli altri bonus
edilizi.
Numeri che fanno rabbrividire perché corrispondono alla
liquidità che manca nel comparto delle costruzioni, necessaria per
pagare forniture, manodopera e consentire la chiusura di molti
cantieri in corso d’opera.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.