Nel caso in interventi su parti comuni
condominiali, i proprietari degli immobili possono
accedere alle detrazioni previste per il Superbonus
110% in forma diversa oppure tutti sono costretti a
scegliere la detrazione diretta o la
cessione del credito?
Detrazione interventi Superbonus 110% su parti comuni: quale
opzione scegliere?
Alla domanda ha risposto direttamente l’Agenzia delle
Entrate su Fisco Oggi, richiamando quanto specificato
nella Circolare n.
24/E dell’8 agosto 2020.
Nel documento vengono preliminarmente definite le cosiddette
parti comuni: il riferimento è all’articolo 1117
del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra
l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici
solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti
per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il
riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti
ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori
effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei
millesimi di proprietà o dei diversi criteri
applicabili ai sensi degli articoli 1123 e
seguenti del codice civile.
Interventi Superbonus su parti condominiali
Ricordiamo che secondo l’art. 119 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio), il Superbonus spetta a fronte
del sostenimento delle spese relative a interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica – quali la
realizzazione del cappotto termico e la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici – e alla
adozione di misure antisismiche degli edifici (cd.
interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”)., come ad
esempio l’installazione di pannelli fotovoltaici o di
colonnine di ricarica elettrica.
Gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in
“condominio” (sia trainanti, sia trainati); - su edifici residenziali unifamiliari e
relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); - su unità immobiliari residenziali
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno site all’interno di edifici
plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati); - su singole unità immobiliari
residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Il criterio della prevalenza residenziale
L’Agenzia ricorda che, in caso di interventi realizzati
sulle parti comuni di un edificio, le spese possono essere
considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua
interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è
possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il
detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio
strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti
comuni.
Se la percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la
detrazione per le spese realizzate sulle parti
comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo
edificio.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la
detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole
pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano
sostenuto le spese relative a tali interventi.
Spese Superbonus in condominio: Detrazione o Cessione del
credito?
Cosa succede quindi quando più soggetti sostengono spese per
interventi realizzati sullo stesso immobile, di cui sono
possessori? Come specificato nella circolare, ciascuno
potrà decidere se fruire direttamente della
detrazione o esercitare le opzioni
previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli
altri.
In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici,
non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere
di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così
della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito.
Nel caso di cessione, il condomino può cedere
l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa
approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori,
per la quota a lui imputabile, oppure sulla base delle spese
sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto
forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per
la quota a lui imputabile.
Source: lavoripubblici.it
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