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Superbonus 110%: 7 indizi sono più di una prova – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: 7 indizi sono più di una prova - Lavori Pubblici

18 provvedimenti di modifica della normativa di rango primario,
uno di modifica di quella di rango secondario, 5 guide, 6 circolari
applicative, 12 provvedimenti e 216 risposte della direzione
centrale dell’Agenzia delle Entrate, senza considerare chiarimenti,
note e interpretazioni da parte di Enea, del MiTE e della
Commissione per il monitoraggio del Sismabonus. Sembra un puzzle,
invece, sto parlando delle detrazioni fiscali del 110%, il
cosiddetto superbonus 110%.

Le due fasi di modifica del Decreto Rilancio

Una detrazione nata con i più nobili obiettivi ma che,
soprattutto nel corso di questo 2022, ha subito un’involuzione
normativa che sta lacerando il tessuto economico formato da
professionisti e imprese.

A far discutere in questo 2022 sono gli 8 provvedimenti
normativi intervenuti per modificare l’art. 121 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero quello che ha previsto nel
nostro ordinamento una nuova modalità di opzione alternativa ai
bonus edilizi (sconto in fattura e cessione del credito).
Non che non esistesse prima del Decreto Rilancio, ma aver previsto
una cessione senza limiti e con il coinvolgimento delle banche ha
sviluppato nel biennio 2020-2021 numeri che il comparto delle
costruzioni non vedeva da oltre un decennio.

Dei 18 provvedimenti di modifica del Decreto Rilancio è
possibile distinguere due diverse fasi separate passando dal 2021
al 2022 e distinguendo quelle che hanno riguardato l’intervento di
superbonus 110% dalle modalità alternative alla detrazione:

  • le 10 modifiche arrivate nel 2020-2021 sono servite per
    sistemare errori, vuoti normativi, incertezze applicative,
    completare la norma, semplificare operativamente l’accesso al
    superbonus e inserire alcune efficaci misure necessarie per
    contrastare le frodi arrivate in particolare nei bonus senza
    controllo (bonus facciate ed ecobonus ordinario in testa);
  • le 8 del 2022 che hanno riguardato spese ammissibili, orizzonte
    temporale e soprattutto la cessione del credito.

Le modifiche del 2022

Modifiche che hanno creato danni senza precedente e che ancora
nessuno ha voluto risolvere. Ma se con il Decreto Legge n. 4/2022
(Decreto Sostegni-ter) si può dare il beneficio del dubbio verso
una scelta palesemente sbagliata, nata sulla carta per contrastare
le frodi ma che ha avuto come unico risultato quello di bloccare
gli acquisti dei crediti edilizi da parte delle banche, così non
può dirsi dei 7 successivi provvedimenti di modifica.

Dal 28 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del Sostegni-ter)
gli effetti sull’economia reale sono palesi, con decine di migliaia
di imprese e professionisti sull’orlo del fallimento (oltre che
dell’esaurimento nervoso).

Ma Governo e Parlamento avrebbero potuto risolvere il pasticcio
con:

  1. la Legge 28 marzo
    2022, n. 25
    di conversione del Decreto Sostegni-ter
  2. il Decreto-Legge 25 febbraio
    2022, n.13
    (Decreto Frodi);
  3. la Legge 27 aprile
    2022, n. 34
    di conversione del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n.
    17 (Decreto Bollette);
  4. la Legge 20 maggio
    2022, n. 51
    di conversione del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n.
    21 (Decreto energia);
  5. la
    Legge 29 giugno 2022, n. 79
    di conversione del Decreto-Legge 30
    aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2);
  6. il Decreto
    Legge 17 maggio 2022, n. 50
    (Decreto Aiuti);
  7. la Legge 15 luglio
    2022, n. 91
    di conversione del Decreto Aiuti stesso.

7 indizi sono più di una prova

Esattamente 7 provvedimenti di modifica del Decreto Rilancio che
hanno solo contribuito ad alimentare la confusione e quindi il
disastro nel settore delle costruzioni. 7 indizi che sono più di
una prova della scelta dell’attuale Governo di non risolvere il
problema di imprese e professionisti che nonostante abbiano già
realizzato lavori e progetti, sono ormai a rischio fallimento per
eccesso di crediti fiscali che nessuno vuole più acquistare.

Questo nonostante le stime dell’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
e dell’Istituto
di ricerca Nomisma
abbiano certificato la sostenibilità
economica del superbonus che dalla sua nascita, con 38,7 miliardi
di euro di spesa, ha generato 124,8 miliardi di euro di cui:

  • 56,1 miliardi come effetto diretto – la spesa aggiuntiva in
    superbonus genera una produzione nel settore delle costruzioni ed
    in tutti i settori che devono attivarsi per produrre semilavorati,
    prodotti intermedi e servizi necessari al processo produttivo;
  • 25,3 miliardi come effetto indiretto – ogni settore attivato
    direttamente ne attiva altri in modo indiretto;
  • 43,4 miliardi come effetto indotto – le produzioni dirette e
    indirette remunerano il fattore lavoro con redditi che alimentano
    una spesa in consumi finali che a sua volte richiede maggiori
    produzioni;

Una misura che, prendendo in considerazione la sola spesa in
manodopera e materiali, determina per ogni miliardo di euro speso
dallo Stato 470 milioni di maggiori entrate, 530 milioni di euro
sarebbe il costo effettivo dello Stato senza considerare l’indotto
e senza considerare gli effetti sociali visto che il superbonus ad
oggi ha determinato:

  • 410.000 occupati nel settore delle costruzioni;
  • 224.000 occupati nei settori collegati.

Conclusioni

Resta la domanda che mi fanno in tanti: il superbonus è morto?
Assolutamente no, solo che a causa del blocco della cessione dei
crediti si è trasformato da una misura trasversale, utilizzabile da
tutti, ad una detrazione fiscale ad uso e consumo solo di chi ha i
capitali per finanziare i lavori e la capienza fiscale per portarli
in detrazione.

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