Con l’art. 1, commi 219-223 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) è stata
prevista nel nostro ordinamento la detrazione fiscale in edilizia
più interessante degli ultimi anni.
Bonus facciate: la detrazione per il recupero o restauro delle
facciate
Un bonus edilizio che nella sua prima formulazione prevedeva
pochissimi requisiti di accesso, nessun adempimento particolare
(bonifico parlante a parte) e limiti di spesa infiniti. Nonostante
questa “potenza”, il bonus facciate ha cominciato a sviluppare
numeri “fuori dal normale” solo in accoppiata al nuovo meccanismo
delle opzioni alternative previsto dall’art. 121 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Le note frodi fiscali che hanno riguardato in particolare questo
bonus, oltre che l’ecobonus ordinario, hanno portato le modifiche
arrivate prima con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode)
e poi dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Con la
conseguenza che per utilizzare sconto in fattura e cessione del
credito per le spese sostenute:
- a partire dal 12 novembre 2021 è necessario il visto di
conformità e l’asseverazione di congruità delle spese; - dall’1 gennaio 2022 l’aliquota fiscale è diminuita dal 90% al
60%.
Le zone territoriali omogenee
Non sono cambiati i presupposti per accedere a questa detrazione
fiscale, ovvero che l’edificio su cui si interviene deve essere
ubicato in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. In particolare, sono considerate
zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765:
- A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi; - B – le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia
superiore ad 1,5 mc/mq.
I chiarimenti del Fisco, del MiBACT e del Governo
Questa disposizione ha messo a rischio operatività le molte zone
in Italia che prevedono una classificazione urbanistica diversa da
quella prevista dal DM n. 1444/68. Argomento sul quale si erano
espressi:
- l’Agenzia delle Entrate con la circolare
14 febbraio 2020, n. 2/E che aveva previsto la richiesta della
certificazione urbanistica per l’assimilazione alle zone A e B
della zone in cui sorge l’edificio; - una nota del
capo di gabinetto del MiBACT che aveva rilevato che il D.M. n.
1444/1968 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente
la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi
previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di
stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia,
le altezze e le distanze tra gli edifici”. La nota ha anche
aggiunto che per ottenere la detrazione fiscale del 90% prevista
per il rinnovo delle facciate è sufficiente “che gli edifici si
trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione,
siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o
B descritte dal Dm 1444/68”; - una risposta del 26 febbraio 2020 in Commissione Finanze in cui
l’allora sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze,
Alessio Mattia Villarosa ha affermato che è cura
dell’Amministrazione finanziaria valutare la spettanza
dell’agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del
caso concreto.
Nuovo parere del Consiglio di Stato
All’argomento si aggiunge il
Parere dell’Adunanza di Sezione Consiglio di Stato 2 marzo 2022, n.
498 reso sul ricorso straordinario proposto per l’annullamento,
previa sospensione della efficacia, di una delibera comunale,
recante “Individuazione nello strumento urbanistico comunale
delle zone territoriali omogenee A, B, di cui all’art. 2 D.M.
1444/68, al fine di favorire la corretta applicazione delle norme
sulle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi 219-224,
della Legge n. 160 del 27/12/2019”.
Secondo il ricorrente, la delibera sarebbe viziata:
- perché non sarebbe stato necessario operare alcun giudizio di
“assimilazione” dell’area nella quale ricade il suo immobile,
essendo la stessa già qualificata come zona B dagli strumenti
urbanistici vigenti; - perché il Comune non avrebbe avuto la competenza per modificare
o alterare il d.m. 1444/1968.
Secondo la prospettazione del ricorrente, l’amministrazione
comunale nella parte dispositiva della delibera gravata avrebbe
ritenuto di dover inserire una frazione del territorio in zona B e
avrebbe espunto il suo immobile dal perimetro della frazione che
per il resto coincide perfettamente con il limite esterno del
nucleo abitato.
Con nota n. 15042 del 3 settembre 2021 il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso la
relazione istruttoria, ai soli fini della decisione della
sospensiva, concludendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare
evidenziando, sotto il profilo del periculum, che l’impugnata
delibera impedirebbe al condominio ricorrente di accedere al “bonus
facciate” per le spese 2021 e di conseguenza ostacolerebbe la
realizzazione dell’intervento di recupero con l’applicazione
dell’agevolazione fiscale.
Il Consiglio di Stato, confermando l’operato del MIT, ha
ritenuto che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di
sospensione della delibera impugnata, sussistendo il profilo del
periculum in quanto la mancata sospensione della delibera gravata
comporterebbe l’impossibilità per il ricorrente di accedere al
“bonus facciate” per le spese 2021, non consentendo la
realizzazione dell’intervento di recupero con l’agevolazione
fiscale, anche tenuto conto del fatto che il vigente Piano
Strutturale inserisce l’immobile in questione all’interno della
UTOE 2 funzionale – insediativa e il vigente Regolamento
Urbanistico lo ricomprende in zona B.
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