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Superbonus 110%: dal Fisco la check list della documentazione da controllare – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: dal Fisco la check list della documentazione da controllare - Lavori Pubblici

Quale documentazione è necessaria per accedere alla detrazioni
fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e
riduzione del rischio sismico?

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: nuova circolare dell’Agenzia delle
Entrate

Per rispondere in maniera compiuta a questa domanda andrebbe
effettuata una analisi integrata delle normative in ambito fiscale,
edilizio e urbanistico. Ma, come spesso accade quando si parla di
superbonus 110%, è l’Agenzia delle Entrate a rispondere alla
domanda.

Dopo le recenti pubblicazioni della circolare
n. 23/E/2022
, della nuova guida fiscale al superbonus
110%
e della circolare
n. 24/E/2022
contenente la prima parte della raccolta dei
principali documenti di prassi relativi alle spese che danno
diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e crediti
d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare
n. 28/E del 25 luglio 2022
con la seconda parte di questa
raccolta.

Raccolta Agenzia delle Entrate: i bonus edilizi

Una nuova circolare di 187 pagine che rappresenta un vero e
proprio condensato di informazioni sui principali bonus
edilizi:

  • Bonus Casa;
  • Sismabonus;
  • Ecobonus;
  • Bonus verde;
  • Bonus facciate;
  • Superbonus.

E proprio sul Superbonus entra nel dettaglio definendo tutto
quel che occorre sapere: aspetti generali, beneficiari, interventi
agevolabili, requisiti, adempimenti, spese ammissibili. Viene anche
fornita una utilissima tabella riepilogativa dei documenti da
controllare e conservare.

Superbonus 110%: tutti i documenti da controllare e
conservare

I primi documenti da verificare riguardano il titolo che
consente di avere la possibilità di utilizzare la detrazione. In
questo caso, l’Agenzia delle Entrate si riferisce ai seguenti
soggetti beneficiari:

  • condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non
    residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari
    residenziali);
  • unico proprietario o più comproprietari persone fisiche di
    edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
  • Persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi
    categorie A1, A8, A9 non aperte al pubblico):
    • Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto
      reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione superficie);
    • Conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria;
    • Comodatario
    • Familiare convivente
    • Erede
    • Socio cooperativa a proprietà indivisa
    • Coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di
      separazione
    • Futuro acquirente
  • IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per
    conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili
    posseduti e assegnati ai soci;
  • ONLUS;
  • Organizzazione di volontariato;
  • Associazione di promozione sociale;
  • ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a
    spogliatoi;
  • Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti
    non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici
    dalle stesse gestiti.

Titolo idoneo

Tutti questi soggetti dovranno possedere un titolo idoneo, al
momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle
spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi:

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o
    visura catastale;
  • contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso
    all’esecuzione dei lavori da parte del  roprietario;
  • contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso
    all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del
    familiare convivente o componente unione di fatto o componente
    unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla
    data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese,
    se antecedente;
  • copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione
    sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva
    attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
  • verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda
    di Assegnazione;
  • sentenza di separazione;
  • contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in
    possesso;
  • documentazione idonea a dimostrare:
    • l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o
      dichiarazione sostitutiva;
    • la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità
      sociali;
    • la natura della di Comunità energetica rinnovabile costituita
      in forma di ente non commerciale o da parte di condomìni che
      aderiscono alle “configurazioni”.

Condomini e condomini minimi

Limitatamente ai condomini e ai condomini minimi è necessario
produrre la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile
    oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o
    patrimoniale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile
    oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al
    Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto
    adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o
    all’esercizio dell’attività commerciale anche occasionale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus
    è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente
    agli interventi di efficientamento energetico;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus
    è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
    adibiti a spogliatoi dichiarazione sostitutiva dell’atto di
    notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000,
    attestante il rispetto del limite massimo di spesa
    ammissibile;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno
    di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese
    agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri
    contributi;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante che gli interventi
    consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi
    iniziati in anni precedenti.

Aspetti contabili

Relativamente agli aspetti di natura contabile, l’Agenzia delle
Entrate ricorda il controllo:

  • dei documenti di spesa;
  • degli strumenti di pagamento;
  • del sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i
    criteri o di cassa (persone fisiche, enti non
  • commerciali) o di competenza (imprese, società, enti
    commerciali);
  • il rispetto dell’importo massimo delle spese agevolabili.

Controlli che potranno essere realizzati mediante la produzione
della seguente documentazione (da presentare a seconda dei
casi):

  • fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le
    cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da
    soggetti non tenuti all’osservanza del DPR n. 633 del 1972, da cui
    risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai
    diversi interventi svolti;
  • bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del
    versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del
    soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto
    che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di
    sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati
    i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco
    bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di
    recupero del patrimonio edilizio. L’obbligo di effettuare il
    pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti
    attività d’impresa, per i quali vale comunque il principio
    dell’utilizzo di mezzi tracciabili;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto
    possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per
    pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto
    operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le
    concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • certificazione dell’amministratore di condominio.

Le abilitazioni amministrative

Altra verifica riguarderà la legittimazione dell’intervento dal
punto di vista edilizio e urbanistico. Sarà, dunque, necessario
conservare la seguente documentazione:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia
    dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi
    Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori
    Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività
    (SCIA), con ricevuta di deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di
    inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi
    posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi
    non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della
    normativa edilizia vigente;
  • la ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio
    lavori all’ASL di competenza se prevista.

Asseverazioni e adempimenti tecnici

Altro aspetto riguarda il rispetto dei requisiti minimi e gli
adempimenti specifici previsti per gli interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e di riduzione del
rischio sismico (sismabonus 110%).

Per quanto riguarda gli interventi trainanti e trainati che
accedono alle misure di ecobonus 110%, sarà necessario conservare
tutte le asseverazioni e attestazioni tecniche:

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della
    congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o
    per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di
    trasmissione all’Enea;
  • scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
  • relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del
    2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale
    equivalente;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e
    collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato
    agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di
    esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del
    lavoro trainante;
  • in presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio
    sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e
    del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da
    regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la
    documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di
    conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista
    abilitato;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, dell’impresa che ha
    installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici
    attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso
    successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e
    conclusi nel 2021);
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto
    ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di
    eliminazione delle barriere architettoniche.

Analogamente, per gli interventi di sismabonus 110% servono le
seguenti asseverazioni e attestazioni tecniche:

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della
    congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o
    per ogni SAL;
  • ricevuta di deposito presso lo sportello unico;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e
    collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli
    importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di
    esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del
    lavoro trainante;
  • relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28
    febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune in presenza
    di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente
    gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto
    da un altro CAF o professionista abilitato;
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto
    ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di
    abbattimento delle barriere architettoniche.

Documentazione e responsabilità in solido

Tutta la su richiamata documentazione sarà certamente verificata
dal cessionario nel caso in cui si opti per sconto in fattura o
cessione del credito. Così come disposto all’art. 121, commi 4, 5 e
6 del Decreto Rilancio:

  • i controlli sono effettuati nei confronti dei soggetti che
    maturano il credito;
  • i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per
    l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in
    misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
  • qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
    dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
    l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo
    corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei
    soggetti che hanno maturato il credito;
  • il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del
    soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso
    nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore
    che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Su quest’ultimo punto, la recente super circolare n. 23/E/2022
dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni concetti molto
interessanti. Il Fisco ha ammesso che in presenza di concorso nella
violazione resta ferma anche la responsabilità in solido:

  • del fornitore che ha applicato lo sconto;
  • dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente
    alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei
cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili
nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in
cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza
richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la
realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di
liquidità destinata all’arricchimento dei promotori
dell’illecito.

Ricordiamo che quello della responsabilità solidale è un tema su
cui Governo e Parlamento stanno lavorando e sul quale si dovrebbe
intervenire prima delle nuove elezioni.

Source: lavoripubblici.it

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