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Superbonus 110%, il dossier ANCE con le ultime novità – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, il dossier ANCE con le ultime novità - Lavori Pubblici

Districarsi tra normative e concreta applicazione delle
detrazioni fiscali legate al Superbonus
110%
non è sempre facile. Proprio con l’obiettivo di
rendere il quadro di più semplice interpretazione e utilizzo,
ANCE ha pubblicato un Dossier
Superbonus 110% aggiornato a luglio 2022,
contenuente un focus sulle recenti circolari
n. 19/E del 27 maggio 2022
 e n. 23/E
del 23 giugno 2022
, e sulle ultime risposte dell’Agenzia delle
Entrate sempre sul tema.

Superbonus 110%, gli ultimi aggiornamenti: il Dossier ANCE

In sintesi, questi i contenuti del Dossier:

Le circolari

In relazione alla circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, ANCE
fornisce una sintesi sui contenuti più significativi del documento,
comprese le tempistiche relative alle modalità applicative del
Superbonus, alla luce degli ultimi interventi normativi.

In particolare, nel dossier si parla degli aggiornamenti su:

  • Sconto in fattura;
  • Divieto di cessione parziale del credito,
    specificando le differenze tra invio delle comunicazioni prima e
    dopo il 1 maggio 2022;
  • Visto di conformità e attestazione di
    congruità dei costi
    , con uno schema che distingue tra:
    • Bonus Edilizia (art.16bis TUIR-DPR
      917/1986);
    • Ecobonus e Sismabonus
      ordinari
      (artt.14 e 16 DL 63/2013, conv. Legge
      90/2013);
    • Bonus Facciate (art.1 co. 219 e sgg. Legge
      160/2019);
    • Superbonus 110% (art.119 DL 34/2020, conv.
      Legge 77/2020).
  • Acquisto/realizzazione di box
    pertinenziali
    ;
  • Modifiche alla cessione del credito/sconto in
    fattura;

In riferimento alla Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ANCE
ricorda che il provvedimento interviene su beneficiari, edifici
interessati, interventi, spese ammesse all’agevolazione, opzione
per lo sconto in fattura o la cessione del credito, e adempimenti
procedurali. Offre una ricognizione dei principali chiarimenti sui
diversi ambiti applicativi del Superbonus, dall’aspetto soggettivo
a quello oggettivo e procedurale.

Tra le precisazioni maggiormente interessanti, vengono segnalate
quelle relative a:

  • fruizione del 110% da parte di utilizzatori di immobili
    delle imprese
    , con una disamina delle varie
    casistiche;
  • calcolo delle spese massime
    agevolabili
    per gli Enti del terzo
    settore
    (tra cui le ONLUS che operano in ambito sanitario)
    su immobili ad accatastamento unico, sul quale è stato precisato,
    tra l’altro, che l’accatastamento imposto dalla norma nelle
    categorie B/1, B/2 o D/4 deve sussistere sin dall’inizio dei
    lavori, per cui un eventuale cambio di destinazione
    d’uso
    deve essere effettuato prima dell’avvio
    dell’intervento agevolato;
  • la possibilità di fruire del 110% anche su immobili ad
    accatastamento provvisorio, quali F/2 “unità
    collabenti
    ” e F/4 “unità in corso di
    definizione
    ” e, a determinate condizioni, anche F/3 che
    invece sembrava escluso dall’incentivo, perché riconducibile
    a unità in corso di costruzione”;
  • le modalità operative, anche in termini di cessione del
    credito/sconto in fattura, in presenza di un General
    Contractor
    che svolge l’attività di coordinamento con i
    vari professionisti coinvolti. Di particolare rilevanza la
    possibilità del General Contractor, fortemente sostenuta dalla
    stessa ANCE, di poter saldare i professionisti,
    ribaltandone il costo al condominio committente, operando anche su
    questo onere lo sconto in fattura
  • sistema della responsabilità “soggettiva” e “in
    solido”
    che ruota intorno al meccanismo della cessione dei
    bonus. Si tratta di una questione abbastanza spinosa e che genera
    non poche perplessità, tanto che ANCE sta agendo presso l’Agenzia e
    il MEF per aprire un confronto proficuo sul tema.

Le Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Il Dossier prosegue con un riepilogo delle più recenti risposte
dell’Agenzia delle Entrate relative all’applicazione del Superbonus
110% in presenza di differenti condizioni e di cui abbiamo anche
noi effettuato una disamina in diversi articoli:

  • Risposta n. 340/2022 – Superbonus 110% per le Onlus
    La risposta specifica le condizioni che consentono alle Onlus, che
    intendano effettuare interventi agevolati al 110% sui propri
    immobili, di calcolare i limiti di spesa nel particolare modo
    previsto dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, devono
    sussistere sin dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del
    comma 10-bis citato) e devono permanere per tutta la durata del
    periodo di fruizione del Superbonus.
  • Risposta n.
    341/2022 – Immobili vincolati e interventi
    trainati

    L’Agenzia spiega che il Superbonus è applicabile a interventi
    “trainati” per il proprietario di un’unità sita in un condominio
    tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
    (Dlgs. 42/2004) su cui non è possibile effettuare l’intervento “trainante” (posa di un cappotto sulla facciata esterna), a
    condizione che gli interventi trainati assicurino il miglioramento
    di due classi energetiche dell’intero edificio o, se non possibile,
    il conseguimento della classe energetica più alta. Rimangono
    escluse l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi
    di accumulo integrati e l’installazione di infrastrutture per la
    ricarica di veicoli elettrici.
  • Risposta n. 342/2022 – Aziende Pubbliche di Servizi alla
    persona
    Niente Superbonus 110% per le Aziende pubbliche di servizi alla
    persona (Asp) in quanto non espressamente ammesse tra i soggetti
    legittimati a fruire della detrazione potenziata ai sensi del comma
    9 dell’art. 119 del DL 34/2020.

  • Risposta n. 358/2022  – Utilizzo parziale del credito in
    compensazione

    ​In questa risposta, il Fisco specifica che il credito d’imposta
    derivante da cessione o sconto che sia stato parzialmente
    utilizzato va riversato all’Erario solo in caso di fruizione non
    corretta. Quindi in caso di non accettazione da parte delle banche
    di una parte del credito, non è possibile riversarlo al Fisco al
    fine di ripristinare il credito originario per concordare una nuova
    cessione.
  • Risposta
    n. 369/2022  – Serramenti, chiusure oscuranti e schermature
    solari

    Come riportato dal Fisco, il beneficiario che effettua la
    sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore come
    intervento “trainante” può effettuare, come intervento “trainato”,
    la sostituzione di finestre comprensive di infissi, compresa
    l’installazione di scuri, persiane e cassonetti incorporati al
    telaio. Massimale a parte per le chiusure oscuranti e per le
    schermature solari se vengono installate disgiuntamente.
  • Risposta n. 375/2022  – Sismabonus 110% su pertinenze in
    mini condominio
    Si specifica che la proroga del Superbonus sino al 2025 con
    decalage della percentuale di detrazione a favore dei condomini,
    vale anche per gli interventi agevolati effettuati sulle pertinenze
    di tali unità, collocate in un edificio diverso. Nella risposta si
    forniscono indicazioni per interventi Super Sismabonus su questa
    tipologia di edifici.

  • Risposta n. 376/2022 – Unità indipendente locata a persona
    fisica

    I requisiti e le condizioni per l’accesso al Superbonus in caso di
    un’unità abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o più
    accessi autonomi dall’esterno» e locata regolarmente, nel caso in
    cui l’edificio sia composto da più unità immobiliari di proprietà
    di una società.

  • Risposta n. 380/2022  –Unità indipendente locata al
    socio

    Parere opposto nel caso in cui Il Superbonus sia chiesto dai soci
    di una società che detiene l’immobile su cui si vogliono realizzare
    gli interventi: in questo caso nessun accesso alle agevolazioni,
    anche se la predetta unità è funzionalmente indipendente.

  • Risposta n. 384/2022  – Sismabonus acquisti e data del
    rogito

    Niente Sismabonus acquisti potenziato all’acquirente di
    un’abitazione demolita e ricostruita dall’impresa di costruzione in
    chiave antisismica, se il rogito è stipulato dopo il 30 giugno
    2022. In questo caso è possibile applicare la detrazione di cui
    all’art. 16, co. 1-septies, del DL 63/2013, con aliquota del 75% o
    dell’85% a seconda che gli interventi di riduzione del rischio
    sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato,
    rispettivamente, il passaggio a 1 o a 2 classi di rischio
    inferiore), in vigore fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare,
    anche in tal caso l’opzione per lo sconto in fattura.

Source: lavoripubblici.it

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