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Bonus mobili: attenzione all’anno di inizio della ristrutturazione – Lavori Pubblici

Bonus mobili: attenzione all’anno di inizio della ristrutturazione - Lavori Pubblici

Il bonus mobili, ossia la detrazione fiscale
spettante per l’acquisto di arredi ed
elettrodomestici, è legato alla presenza di
un intervento di ristrutturazione edilizia.
Attenzione però: non conta solo l’anno in cui si sostengono le
spese per mobili ed elettrodomestici, perché requisito di accesso
fondamentale è l’anno di inizio dei lavori. Lo
conferma nuovamente l’Agenzia delle Entrate,
con la risposta su Fisco Oggi al quesito di un contribuente: in
caso di ristrutturazione con detrazione iniziata nel 2019, è
possibile richiedere il Bonus Mobili sulla stessa abitazione,
comprando gli arredi nel 2021?

Bonus Mobili: cos’è e a quanto ammonta

Come confermato dal comma 37, lettera b), numero 2, dell’art. 1
della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), i soggetti
che fruiscono della detrazione per gli interventi previsti
dall’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013, che richiama l’articolo
16-bis comma 1, lettere a) e b) del TUIR (D.P.R.n. 917/1986),
possono richiedere una detrazione dall’imposta lorda, pari
al 50% delle spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e
2024
per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici
di classe non inferiore alla classe A per
i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione
.

Il credito d’imposta va ripartito tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, calcolato sui
seguenti massimali:

  • fino a 10.000 euro per acquisti effettuati fino al 31 dicembre
    2022;
  • fino a 5.000 euro per acquisti effettuati negli anni 2023 e
    2024.

Cosa si può acquistare con il Bonus Mobili

Come specificato nella Guida del
Fisco, rientrano in detrazione le spese per l’acquisto di
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di
illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo
etc. 
Non rientrano invece in detrazione: porte,
pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di
arredo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, è possibile richiedere
il Bonus Mobili per:

  • frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici
    utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di
    alimenti;
  • lavatrici;
  • asciugatrici e lavatrici;
  • lavastoviglie;
  • apparecchi di cottura e forni a microonde
  • stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi
    elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
  • ventilatori elettrici, estrattori d’aria e apparecchi per il
    condizionamento, etc.

A chi spetta il Bonus Mobili

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o
meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti
reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli
interventi e che ne sostengono le relative spese. In particolare,
possono richiedere la detrazione per Bonus Mobili:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
    abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i
    beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo
    funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono
    redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo,
    in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
    familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
    individuali.

Le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di
ristrutturazione
; inoltre, la detrazione rimane in capo al
soggetto che ha effettuato l’acquisto, quindi non si trasferisce né
in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita
dell’immobile.

Attenzione alla data inizio lavori

Ricordiamo infine che per accedere alla detrazione è necessario
prestare attenzione alla data di inizio lavori:
come previsto dall’art. 1, comma 37, della Legge n. 234/2021 (Legge
di Bilancio 2022), la detrazione spetta a condizione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati
a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello
dell’acquisto dei beni
.

Ciò significa che:

  • se ho acquistato mobili nel 2021, devo avere iniziato i lavori
    a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel
    2019 la detrazione non spetta;
  • se ho acquistato mobili nel 2022, i lavori devono essere
    iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono
    iniziati nel 2020 la detrazione non spetta.

Ed ecco quindi la risposta al quesito iniziale: per gli acquisti
effettuati nel 2021 il bonus mobili ed elettrodomestici spetta a
condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Se la contribuente ha
iniziato la detrazione decennale nel 2019, significa che i lavori
di ristrutturazione dovrebbero risalire quantomeno al 2018, ragion
per cui il Bonus Mobili in questo caso non spetta.

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