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Superbonus, ecco quali sanzioni si rischiano per le dichiarazioni fraudolente – Trend-online.com

Superbonus, ecco quali sanzioni si rischiano per le dichiarazioni fraudolente - Trend-online.com

I pericoli,  PUBBLICATO:

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Attestare il falso per ottenere le agevolazioni fiscali collegate al Superbonus, può costare caro. Oltre al rischio di finire in galera.

Attestare il falso per ottenere le agevolazioni fiscali collegate al Superbonus, può costare caro. Oltre al rischio di finire in galera. Senza dubbio il Superbonus ha incentivato la ristrutturazione degli edifici, che nel nostro paese sono obsoleti ed hanno necessità di essere rimessi a posto. Ma ha anche prestato il fianco alle truffe. Non solo dei furbetti di turno, che tirano a campare per arrivare a fine mese. La criminalità organizzata non ci ha pensato due volte per cercare di sfruttare a proprio vantaggio la misura fortemente voluta dall’allora governo Conte.

Sono in molti che si sono gettati in qualche truffa, più o meno grossa, legata alle ristrutturazioni. In molti pensavano molto semplicemente: tanto cosa c’è da perdere? Per fortuna, oggi i primi nodi stanno venendo al pettine. Le autorità competenti sono alla caccia di quanti hanno tentato di aggirare il sistema ed hanno voluto lucrare sul Superbonus. Anche quando non spettava loro. Ma cerchiamo di scoprire cosa succede per quanti hanno dichiarato il falso.

Superbonus: attenzione ai reati che si commettono

Ad introdurre un reato per punire le attestazioni mendaci, ci ha pensato il Decreto Sostegni ter. Il legislatore ha pensato ad un reato ad hoc, pensato proprio per quanti decidessero di rilasciare delle dichiarazioni false. un aspetto che ha coinvolto principalmente i tecnici, impegnati sui progetti per ottenere il Superbonus. Su questo punto, inoltre, è intervenuta la Corte di Cassazione che ha sottolineato come, in questo caso, ci si trovi davanti ad una particolare fattispecie di falso ideologico dichiarativo. Questo reato viene punito con una pena pecuniaria salata, alla quale si aggiunge il rischio di finire direttamente in galera.

Ma entriamo un po’ di più nello specifico. Nel caso in cui un tecnico abilitato, con l’esplicito scopo di far rientrare un particolare progetto tra quelli che potevano beneficiare del Superbonus, ha mentito dolosamente o ha omesso informazioni rilevanti, verrà punito con una reclusione che può oscillare da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. Al carcere si aggiunge una multa che va da un minimo di 50.000 ad un massimo di 100.000 euro. Se invece di un vero e proprio dolo, si dovesse riscontrare una mera colpa nell’attestazione di dichiarazioni false, la sanzione amministrativa scende da 2 a 15.000 euro per ogni attestazione falsa.

L’intento è quello di contrastare le frodi

Nel tentativo di contrastare le frodi che sarebbero potute nascere con il Superbonus, il Decreto sostegni ter era andato a modificare direttamente il Decreto Legge 34/2020, che aveva come oggetto i bonus edilizi. In quel periodo l’Italia era stretta nella morsa della pandemia: questo aveva fatto sì che i fondi venissero erogati velocemente. Si era, inoltre, deciso di affidarsi alle asseverazioni e alle attestazioni di tecnici abilitati, che in un certo senso hanno fatto da mediatore tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima aveva previsto di mettere mano alle pratiche in un secondo momento, in modo campionario, così da effettuare dei controlli sui singoli casi. Il professionista ha assunto un ruolo particolarmente rilevante in tutto questo processo: proprio per questo sono state previste delle sanzioni particolarmente pesanti per evitare un qualsiasi abuso di potere.

Il tecnico che rende delle attestazioni mendaci per far ottenere il Superbonus ad un proprio progetto, compie il reato di falso ideologico di privato in atto pubblico. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12733/20, ha affrontato un caso emblematico in questo senso. I giudici hanno previsto la condanna di un tecnico incaricato dell’asseverazione, il quale ha reso un falso giuramento al cancelliere rispetto alla propria perizia. Il tecnico aveva garantito che l’immobile verificato non aveva subito interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio della concessione edilizia. La Corte di Cassazione ritiene che il reato previsto in capo ai tecnici mendaci specchia l’impostazione secondo la quale il falso dichiarativo scatta anche con riferimento agli atti dispositivi che contengono una dichiarazione di volontà dell’autore.

Superbonus: quello che pesa è il dolo

Per quanto riguarda il Superbonus, l’elemento determinante è il dolo specifico. In altre parole la volontà del tecnico di conseguire un ingiusto profitto, che – nel caso specifico – è proprio il motivo principale per il quale si intende agire in un determinato modo. Nella propria relazione la Cassazione ha specificato che questo particolare modo di agire

denota una chiara volontà di anticipazione della tutela ed è espressiva di un’opzione di rigor», così come avviene per il reato di falso disciplinato all’articolo 236 bis della legge fallimentare.

Source: trend-online.com

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