Tutti i tax credit edilizi, e non solo superbonus ed ecobonus, hanno libera circolazione all’interno del consolidato fiscale e non configura cessione il trasferimento delle agevolazioni tra le partecipanti al fiscal unit. Per l’utilizzo dei crediti, non essendovi in essere operazioni di cessione, va unicamente presentato il modello F24 indicando quale primo codice fiscale, quello della società consolidante che utilizza il credito in compensazione e come secondo, nel campo “coobbligato erede, genitore, tutore curatore fallimentare”, quello del titolare che ha trasferito il credito (unitamente la codice identificativo “62”). Inoltre per l’utilizzo in compensazione dei tax credit da bonus edilizi, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Queste sono le importanti indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con la risoluzione 45/E pubblicata ieri, in merito all’utilizzo ed alla circolazione dei crediti d’imposta derivanti da i c.d. bonus edilizi all’interno del consolidato fiscale. In merito alla circolazione, su quesito specifico posto dal contribuente, l’agenzia sottolinea come il trattamento per ecobonus e superbonus indicato nella risposta all’interpello n. 133/2021, ovvero il libero trasferimento dei tax credit all’interno del consolidato fiscale, sia applicabile anche a tutti gli altri bonus edilizi di cui all’articolo dall’articolo121, comma 2, del Decreto Legge 34/2020 (c.d. “Bonus Ristrutturazioni”, “BonusFacciate”, “Fotovoltaico” e “Colonnine Elettriche”). L’agenzia delle entrate rimarca che non costituendo il trasferimento dei crediti in commento all’interno del consolidato una ipotesi di cessione a titolo oneroso, è legittimo il trasferimento alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall’art.121 del DL 34/2020, come modificato dall’art. 28 del DL Sostegni-Ter (le limitazioni antifrode). Diversamente, essendo il numero massimo di cessioni effettuabili secondo la disciplina antifrode limitato a tre passaggi di cui uno libero e due a soggetti qualificati (con il supplemento alle banche previsto dal decreto aiuti), in caso di tax credit acquisito da terzi non sarebbe stato possibile girare il bonus all’interno del fiscal unit. Per l’utilizzo del credito è possibile seguire la procedura già indicata dall’agenzia delle entrate con la risposta 240 del 2022 che prevede l’utilizzo diretto dell’F24 con indicati nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione e nel campo “CODICE FISCALE” del coobbligato, erede, genitore, tutore procuratore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale del titolare che ha trasferito il credito d’imposta nell’ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo ’62’. Inoltre società consolidata “cessionaria” e consolidante dovranno compilare nelle proprie dichiarazioni dei redditi gli appositi quadri per dare evidenza del passaggio del tax credit. La risoluzione infine conclude specificando che per l’utilizzo in compensazione dei citati crediti non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24/12/ 2007, n. 244.
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