L’art. 29, comma 12 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in L. 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, al comma 12, ha stabilito quanto segue:
Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’art. 23, comma 7, del Dlgs. n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica, nonché’ previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
Il decreto sopra detto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022.
In particolare si tratta del Decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante “Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50/201.
Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari, le Linee guida contengono indicazioni relative:
1) alla strutturazione e all’articolazione dei prezzari, prevedendo anche l’utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzari regionali;
2) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
3) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;
4) alle tempistiche e alle modalità per l’aggiornamento dei prezzari in attuazione delle presenti linee guida e per la progressiva pubblicazione dell’analisi;
5) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il MIMS al fine di definire istruzioni di dettaglio per l’omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
Si ricorda che ai sensi del comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI; ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il DM 14 febbraio 2022.
Source: condominioweb.com
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