Torniamo sul caso di lavori agevolabili col Superbonus effettuati su immobili di prorietà di società: quali sono gli sconti fiscali possibili?
Puntiamo il mouse sugli immobili in locazione o comodato a persone fisiche e quelli di proprietà delle società cooperative d’abitazione.
In ordine ai proprietari e detentori che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’individuazione degli immobili ammessi al Superbonus, rinvia all’art. 65 Tuir che, come noto, raccorda lo spartiacque divisorio tra immobili c.d. privati e immobili d’impresa, ad una condotta contabile di tipo concludente dell’imprenditore.
Tuttavia nella casistica esposta poi a titolo esemplificativo l’Interprete ministeriale sembra privilegiare più la condotta d’uso dell’immobile che l’annotazione contabile nelle scritture d’impresa a cui si raccorda il parametro legislativo dell’art. 65, Tuir.
Specificamente in tale sede si vuole evidenziare l’intendimento esegetico di manifesta incongruenza che nel citato scritto di prassi viene rappresentato in ordine agli immobili posseduti dalle società, per le quali, sempre l’art. 65 rinvia al criterio dell’appartenenza, assumendo al governo fiscale del regime d’impresa tutti i beni appartenenti alle società.
Il criterio dell’appartenenza al patrimonio sociale si raccorda con un titolo giuridico qualificato, che nel caso degli immobili coincide o con il pieno diritto della proprietà o con la nuda proprietà o con un diritto reale di godimento.
Superbonus e immobili posseduti da società
Al paragrafo 1.1. della circolare viene testualmente precisato:
“Il Superbonus non spetta ai soci di una società che svolge attività commerciale, in ordine alle spese sostenute per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che, quindi, costituiscono beni relativi all’impresa.
Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato”.
In ordine a tale fattispecie, quindi, la preclusione al Superbo
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