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Ecobonus: cosa accade in caso di mancato invio ad Enea – Lavori Pubblici

Ecobonus: cosa accade in caso di mancato invio ad Enea - Lavori Pubblici

Serramenti, infissi, caldaie, pompe di calore, cappotto termico,
riqualificazione energetica complessiva, schermature solari. Sono
tutti elementi o interventi che godono con diverse aliquote fiscali
delle agevolazioni per il risparmio energetico.

Indice degli argomenti

Ristrutturare casa con le detrazioni fiscali per il risparmio
energetico

Se vuoi ristrutturare casa, sia in caso di appartamento in
condominio che di unifamiliare, è ormai impensabile non ragionare
nell’ottica di intervenire per migliorare l’efficienza energetica
del proprio immobile.

Dalla nascita delle agevolazioni per il risparmio energetico ad
oggi, l’esperienza maturata da operatori, professionisti, imprese,
produttori e dallo stesso legislatore, hanno consolidato una
normativa che grazie alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per
il 2022) ha prorogato queste detrazioni fiscali fino al 31 dicembre
2024. Per la prima volta dopo anni di proroghe annuali, il
legislatore ha offerto 4 anni per la pianificazione di una misura
fiscale per la promozione dell’efficienza energetica.

Come tutte le detrazioni, anche questa prevede:

  • soggetti beneficiari;
  • aliquote differenziate e interventi/materiali interessati;
  • requisiti, adempimenti e spese ammesse.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle detrazioni fiscali tradizionali il
risparmio energetico:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
    professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone
    fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
    commerciale;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari, per gli interventi
    di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o
    gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
    pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
    interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
    assegnati in godimento ai propri soci.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione
anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni
    condominiali;
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Possono accedere all’ecobonus tradizionale detrazione, purché
sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi
non siano effettuati su immobili strumentali all’attività
d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore
    dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente
    dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il
    secondo grado);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile
    oggetto degli interventi né titolare di un contratto di
    comodato.

Aliquote differenziate e interventi/materiali interessati

Restando all’interno degli interventi realizzati da una persona
fisica all’interno della sua abitazione, le varie norme prevedono
diverse aliquote di detrazione che vanno dal 50 al 65%:

Componenti – Tecnologie – Bonus

Aliquota di detrazione

Serramenti e infissi
Schermature solari
Caldaie a biomassa
Caldaie a condensazione classe a
   
Riqualificazione globale dell’edificio
Caldaie condensazione classe a+ sistema termoregolazione
evoluto
Generatori di aria calda a condensazione
Pompe di calore
Scaldacqua a pdc
Coibentazione involucro
Collettori solari
Generatori ibridi
Sistemi di building automation
Microcogeneratori
Bonus facciate 60%

Requisiti e adempimenti

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico devono (per
definizione) consentire il miglioramento dell’efficienza di un
edificio esistente nella situazione ante e post lavori. Gli
interventi possono, dunque, essere eseguiti su unità immobiliari o
su edifici (o parti di essi) esistenti, di qualunque categoria
catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per
l’attività d’impresa o professionale). L’esistenza dell’edificio è
riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria
catastale F2 (“unità collabenti”). Non sono agevolabili, quindi, le
spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Per alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici
presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già
dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti
oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli
solari).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento
dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle
stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un
impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In
caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e
ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla
parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non
può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica
globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre
individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita
all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche
dell’ampliamento.

Sono agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è
subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi
costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti
(pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si
realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione
va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente,
non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita
all’ampliamento.

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i
lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia
quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare
l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica
richiesta.

La documentazione

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in
possesso dei seguenti documenti:

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente
    di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti
    tecnici richiesti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE);
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati,
    redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto
    attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere
all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione
    energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19
    febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”),
    relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso
l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito
https://detrazionifiscali.enea.it/.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per
l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del
cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o
dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente.
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il
collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con
altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal
tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi
valida un’autocertificazione del contribuente.

Cosa accade in caso di mancato invio ad Enea

Cosa accade se si dimentica di inviare all’Enea i documenti
previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori? Si
perde diritto alla detrazione?

Sono domande che ciclicamente arrivano spesso in redazione e
sulle quali ha già provveduto a rispondere Enea stessa con la FAQ
E.6 in cui si ricordano i contenuti dell’art. 2 del D.L n. 16/2012
che recita:

La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva
comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione
non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista
“.

Rispondendo alla domanda Enea ha ammesso che il contribuente,
ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a
fruire delle detrazioni fiscali. Successivamente, dopo la
pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della
Circolare n.38/E del 2012
, Enea si è allineata alla posizione
del Fisco che ha dato del termine di presentazione della prima
dichiarazione utile una diversa interpretazione (sostenendo che
esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il
cui termine di presentazione – ordinario di presentazione del
modello UNICO – scade successivamente al termine previsto per
effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento
stesso).

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