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Domanda. Escludendo la misura del 110 per cento o superbonus, quali sono le altre agevolazioni fiscali perla ristrutturazione di un appartamento da destinare ad abitazione per una figlia?
Risposta. In alternativa al 110 per cento, e presupponendo che si tratti di un’abitazione in condominio, si rendono applicabili, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie nei limiti di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) e l’ecobonus ordinario fino al 65% per gli interventi di risparmio energetico, riguardanti, ad esempio, infissi, caldaia e coibentazione (articolo 1, comma 37, della citata legge di Bilancio per il 2022, e articolo 14 del Dl63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Entrambi i benefici si applicano anche per le spese sostenute dal familiare convivente con il proprietario (nel caso, ad esempio, del padre che sostiene le spese per interventi sulla casa della figlia), e per entrambi i bonus è possibile, in alternativa al recupero della detrazione in dichiarazione dei redditi, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121 del Dl 34/2020, convertito in legge77/2020).
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Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 12 settembre.
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