Il testo attuale dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che per gli immobili unifamlari è possibile usufruire dell’aliquota di detrazione al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2022 a patto che al 30 settembre sia completato almeno il 30% dei lavori a progetto. In Non si deve, quindi, far riferimento all’ammontare delle spese ma esclusivamente allo stato reale del cantiere alla fine del mese di settembre. Di conseguenza il pagamento delle spese di progettazione e delle altre spese tecniche non ha alcuna influenza sul rispetto del requisito dello stato di avanzamento dei lavori. Quanto alle modalità di attestazione del SAL, l’Enea ha pubblicato sul sito dedicato al Superbonus le modalità di compilazione della documentazione necessaria a dimostrare di avere raggiunto la quota minma de lavori. La dichiarazione deve essere compilata dal direttore dei lavori basata su libretto delle misure, SAL, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc. Questa. documentazione, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa via PEC o raccomandata al committente e all’impresa in modo da poter attribuire una data certa al rilievo fotografico. Per ottenere il Superbonus ovviamente dovrà essere completato l’intervento, ma al momento nel testo di legge non sono indicate date. Le aliquote di detrazione applicabili alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre sono quelle ordinarie del 70% quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Altrimenti la detrazione è quella ordinaria del 50%.
Source: repubblica.it
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