A distanza di due anni e mezzo dalla nascita del superbonus
110%, benché il quadro normativo di riferimento possa definirsi “liquido” ed in continua evoluzione, esiste un principio
consolidato tale per cui questa detrazione si applica agli immobili
di natura residenziale.
Superbonus 110% e condomini: la verifica di residenzialità
Da questo principio ne è scaturito a cascata un altro sulla
verifica di residenzialità degli immobili in condominio. L’Agenzia
delle Entrate, con risposte e circolari, ha ammesso che nel caso in
cui la superficie residenziale delle unità immobiliari (fatta
esclusione delle pertinenze) che compongono l’edificio sia maggiore
del 50%, allora tutte possono utilizzare il superbonus sulle spese
sostenute per gli interventi trainanti (sulle parti comuni).
Nel caso, invece, la superficie residenziale abbia un’incidenza
inferiore al 50%, solo le unità residenziali potranno detrarre la
spesa per le parti comuni. In entrambe i casi, le unità non
residenziali non possono utilizzare il superbonus per gli
interventi trainati.
Superbonus 110%, condomini e residenzialità: nuova risposta
dell’Agenzia delle Entrate
Il principio della residenzialità
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