Quante volte capita che i lavori si fermino, ad esempio per ritardi nei materiali o nelle forniture… Oppure che, all’atto pratico, siano terminati, ma che il titolo edilizio rimanga aperto per lungo tempo, magari per una dimenticanza o per inerzia del tecnico incaricato. In tutti questi casi è facile che il cartello di cantiere venga rimosso, oppure si stacchi, oppure si scolorisca per la pioggia.
Occorre fare attenzione perché, anche se i lavori non sono in corso, il cartello di cantiere deve risultare affisso in posizione ben visibile.
Se passano i vigili e non c’è, o non si vede, si rischiano persino sanzioni penali, non solo a carico del costruttore, ma anche dell’ignaro committente.
Cos’è il cartello di cantiere
Il cartello di cantiere è un tabellone da esporre in maniera visibile nei pressi dell’ingresso dell’area in cui si svolgono lavori edili.
L’obbligo di esporlo è previsto dall’art. 20, comma 6 e dall’art. 27, comma 4, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) con la finalità di consentire una corretta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”.
Lo stesso obbligo è previsto all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che prevede quanto segue “Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere”.
Quali dati deve contenere
Il cartello di cantiere, in conformità alle specifiche contenute nei regolamenti edilizi locali, deve contenere le informazioni riguardanti l’intervento da realizzare e i nominativi delle varie figure coinvolte. Tra le prime abbiamo:
– la descrizione dei lavori
– gli estremi del titolo abilitativo (Permesso di Costruire, SCIA o CILA)
– l’importo dei lavori
– la data di inizio e la data di fine presunta.
Vanno poi specificati i nominativi delle figure coinvolte:
– il committente
– l’impresa esecutrice e le eventuali subappaltatrici
– i progettisti (architettonico, strutturale, ecc.)
– il direttore dei lavori
– il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (se nominato)
– il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato)
– il collaudatore statico (se necessario).
La sentenza della cassazione penale del 28/10/2019, n.43698
Sul tema della mancata affissione del cartello di cantiere è intervenuta la Cassazione, con sentenza n.43698 del 28/10/2019, riconoscendo la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), T.U.E., applicando una sanzione pari a 10.329 euro, “con riguardo all’omessa affissione del cartello di cantiere, benchè i lavori fossero già stati ultimati … e benchè si trattasse di interventi assentibili con s.c.i.a.…”. La sanzione è stata applicata nonostante si trattasse “di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità ed in particolare di un piccolo vano tecnico interrato con funzione di scannafosso”.
Ciò perché “l’obbligo di esposizione del cartello non viene meno nel caso di “cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall’inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione”.
Nella sentenza è inoltre precisato che “l’ultimazione delle opere coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi” e quindi, anche se il cantiere è al grezzo, o al “grezzo avanzato” e qualora il titolo edilizio sia in essere, vigono gli obblighi di esposizione del cartello.
In sostanza, conclude la Cassazione “in costanza d’efficacia del titolo, l’obbligo di apposizione del cartello perdura sino all’ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi. L’attività di vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia di cui all’art. 27 TALE., di fatti, concerne tutte le opere che ancora non siano state ultimate, ben potendo l’attività costruttiva riprendere in qualsiasi momento prima che sia stata formalmente comunicata la dichiarazione di conclusione dei lavori e perdurando la consumazione degli illeciti in parola sino all’ultimazione delle opere nel senso più sopra precisato”.
Il cartello di cantiere e il Superbonus 110%
L’articolo 1, comma 66, lettera q) della Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, ha aggiunto nell’art. 119 del D.L.34/2020 (c.d. decreto Rilancio) il comma 14-bis.
Tale comma prevede che, per i lavori che accedono al superbonus 110%, si debba indicare nel cartello di cantiere, in aggiunta ai dati già previsti dal DPR 380/01 e dai regolamenti locali, la seguente dicitura obbligatoria “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 77 del 17 luglio 2020, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici“.
È evidente, dunque, che l’omessa indicazione determini una irregolarità sostanziale nella compilazione del cartello, con conseguente, inevitabile, possibilità di incorrere nelle descritte sanzioni. Trattandosi di un obbligo previsto ai fini dell’accesso ai benefici derivanti dal Superbonus 110%, sarà in particolar modo interesse del committente controllare il corretto inserimento di questa dicitura.
Source: condominioweb.com
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