A un interpello risponde l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna: gli abusi interni alle unità immobiliairi non contano per la fruizione del Superbonus sia per gli interventi trainanti che quelli trainati, come gli infissi
Grandi e piccoli abusi edilizi sono frequenti nella nostra edilizia. Si va dallo spostamento di pareti intene, alla creazione di un bagno o di una camera extra, fino all’apertura di porte e finestre, alla creazione di verande fino a intere unità immobiliari abusive. I lavori da Superbonus stanno facendo emergere un bel po’ di non conformità urbanistiche in tutto il paese. L’on. Cosimo Maria Ferri ha presentato un’interrogazione al Ministerio delle Infrastrutture e Trasporti (clicca qui) segnalando che un alto numero di difformità urbanistiche presenti soprattutto negli edifici degli anni sessanta e settanta rischiava di far naufragare il Superbonus 110%. Ferri chiedeva quali iniziative il ministero intendeva intraprendere per evitare il fallimento del provvedimento. A oggi l’on. Ferri non ha ancora ricevuto risposta.
Una risposta AdE su abusi edilizi, detrazioni Superbonus e infissi
Una risposta in merito viene invece dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con la risposta ad interpello n. 909-1494/2020. Lo ha presentato un appaltatore di lavori Superbonus in un condominio.
Abusi e detrazioni
In sostanza, la società poneva questi problemi assai comuni: che succede se, durante i lavori da Superbonus, si scopre che una o più unità immobiliari presenta delle non conformità urbanistiche? Può questo impedire il godimento della detrazione del Superbonus 110% per gli interventi trainanti come caldaie e cappotto trainati come gli infissi? Può questo impedire il godimento della stessa detrazione per gli interventi
Nell’interpello l’appaltatore descriveva così il problema:
L’esecuzione di interventi “trainanti”, quali la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione delle caldaie;
– La sostituzione dei serramenti e degli infissi (finestre, porte-finestre e sistemi oscuranti, nella fattispecie: serramenti ed avvolgibili in PVC) di ogni singola unità abitativa posta all’interno del condominio (interventi “trainati”).
Allo stato attuale, il tecnico progettista ed incaricato della Direzione Lavori sta provvedendo alla verifica della conformità urbanistica sia delle parti comuni dell’edificio, sia delle singole unità immobiliari (c.d. “appartamenti”) site all’interno del condominio medesimo.
Il dubbio verte sull’ipotesi in cui – a seguito delle verifiche di conformità urbanistica – si rilevi che su uno o più appartamenti del condominio NON possa essere asseverato lo stato legittimo”.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate:
“In virtù di quanto disposto dal predetto articolo 119 – comma 13-ter della legge N. 77/2020, le asseverazioni dei tecnici abilitati devono essere riferite esclusivamente alle “parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”: di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative (c.d. “appartamenti”) non precludono l’accesso al “Superbonus 110%” non solo per gli interventi “trainanti” (cappotto termico e sostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi “trainati”): dal momento che questi ultimi insistono sulle facciate del condominio – ovvero, sulle parti comuni – devono essere a tutti gli effetti considerati quali “parti comuni” di quest’ultimo”.
L’articolo 51, D.L. 104/2020, convertito con modifiche in L. 126/2020, ha inserito nell’articolo 119 D.L. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020 il comma 13-ter, secondo cui “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al Dpr 6 giugno 2001 n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi“.
La fruizione del Superbonus disciplinato dallo stesso articolo 119 è condizionata a un’asseverazione tecnica che dichiari lo “stato legittimo” dell’immobile oggetto d’intervento. Lo Stato, infatti, non può accordare agevolazioni per costruzioni che presentano abusi edilizi di entità superiore al 2%.
La novità introdotta dal comma 13-ter, in vigore dal 14 ottobre 2020, consente al tecnico abilitato di asseverare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti comuni, evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie unità immobiliari”.
In allegato la risposta all’interpello.
a cura di Ennio Braicovich
Documenti Allegati
Source: guidafinestra.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.