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Abusi edilizi e accertamento di conformità: nessun obbligo di verifica per la P.A.

Abusi edilizi e accertamento di conformità: nessun obbligo di verifica per la P.A.

Quando un’Amministrazione rileva un abuso
edilizio
, il suo dovere è fare in modo di
ripristinare lo stato dei luoghi antecedente,
senza alcun obbligo di verificare se ci siano le condizioni per la
sanabilità. Questo perché un’eventuale verifica di
conformità
è subordinata alla presentazione della
domanda di sanatoria da parte del privato.

Accertamento di conformità: gli obblighi di verifica da parte
della P.A.

Si tratta di un importante principio in materia di illeciti
edilizi, che il Consiglio di Stato ha ribadito con
la sentenza
del 17 novembre 2023, n. 9866
, respingendo il ricorso
presentato contro l’ordine di demolizione di alcuni abusi edilizi,
consistenti nella realizzazione di diversi terrazzamenti e nuove
volumetrie in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado aveva errato
nel considerare non provata l’effettiva
coincidenza
dell’oggetto della domanda di condono ex art.
32 del d.l. n. 269/2003 (c.d. “Terzo Condono
Edilizio
“) con gli abusi contestati che richiedevano
il permesso di costruire e,
…continua a leggere

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