Benché il Testo Unico Edilizia sia una norma del 2001 (il d.P.R.
n. 380/2001), solo nel 2020 il legislatore ha ritenuto opportuno
inserirvi all’interno la definizione di “stato legittimo”
dell’immobile o dell’unità immobiliare.
Stato legittimo: cos’è
Un vuoto normativo di quasi 20 anni, colmato con l’inserimento
del comma 1-bis nell’art. 9-bis (che ha cambiato titolo in
“Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”)
per il quale
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche,
gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o
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