Nella ricostruzione dello stato legittimo, necessario per
avviare qualsiasi intervento di manutenzione, è possibile
imbattersi in immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. In questo
caso, come disposto all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), “lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da
altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali”.
Stato legittimo: occhio alla data
Esistono due date chiave in edilizia:
- il 1942, anno della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) che, tra le altre cose, ha previsto l’obbligo di
dotarsi di licenza edilizia nelle aree già urbanizzate; - il 1967, anno della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge Ponte)
che, tra
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