In caso di interventi realizzati in assenza/difformità di
permesso di costruire o SCIA pesante, definitivamente accertati
dalla pubblica amministrazione, l’unica possibilità per evitare la
demolizione è ottenere il permesso di costruire in sanatoria.
Sanatoria edilizia: i termini per richiederlo
Così come previsto all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia, TUE), il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono richiedere il permesso di
costruire in sanatoria fino alla scadenza dei termini di cui agli
articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
In particolare:
- ai sensi dell’art. 31, comma 3 “Se il responsabile
dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il
bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente
al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita”; - ai
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