In tema di reati edilizi, l‘ordine di
demolizione ha come destinatario non solo il condannato
responsabile dell’abuso ma anche l’attuale proprietario del
bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà
del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità,
contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
Inoltre la prospettiva che la demolizione potrà essere
eseguita d’ufficio a spese e a caríco dell’attuale proprietario del
bene non costituisce causa di nullità dell’ingiunzione.
Abusi edilizi: i destinatari dell’ingiunzione a demolire
Così si è espressa la Corte di Cassazione con
la sentenza
del 7 maggio 2024, n. 17809, accogliendo il ricorso
presentato contro la revoca dell’ingiunzione a demolire disposta
dal giudice dell’esecuzione in favore di alcuni soggetti non
condannati ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 per i reati
di abusivismo edilizio e violazione di sigilli, ma nella
disponibilià del bene.
Dall’altra parte, la revoca dell’ingiunzione a demolire era
stata disposta sull’assunto che destinatario dell’ordine di
demolizione può
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