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Abusi edilizi: la Cassazione sulla revoca dell’ordine di demolizione

Abusi edilizi: la Cassazione sulla revoca dell'ordine di demolizione

Relativamente alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia,
la Parte I, Titolo IV del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
definisce le responsabilità del titolare del titolo abilitativo,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista e le eventuali sanzioni.

Abusi edilizi e ordine di demolizione

Una volta accertata l’abusività di un’opera edilizia è compito
della pubblica amministrazione provvedere alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Il primo atto consequenziale
all’accertamento dell’abusività dell’intervento è l’ordine di
demolizione.

Sulla “natura” di questo provvedimento amministrativo esiste una
copiosa giurisprudenza mediante la quale è stata chiarito che
l’ordine di demolizione:

  • sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di
    cui l’interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza,
    rientrando nella propria sfera di controllo;
  • non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del
    procedimento, non essendo prevista la possibilità di effettuare
    valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del
    bene;
  • non necessita da parte del Comune di una valutazione su una sua
    eventuale sanatoria mediante accertamento di conformità (art.
    …continua a leggere

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