L’ordine di demolizione di un manufatto
abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) riguarda non solo
l’edificio oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo
esecutivo ma anche ogni altro intervento che, per la sua
accessorietà all’opera abusiva, renda ineseguibile l’ordine
medesimo, non potendo consentirsi che eventuali ulteriori
edificazioni possano, in qualche modo, ostacolare l’integrale
attuazione dell’ordine giudiziale.
In altri termini, ciò che rileva è l’intangibilità dell’ordine
di demolizione relativo al fabbricato nella sua interezza visto che
l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di
restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale
ha come oggetto sia il manufatto abusivo originariamente
contestato, sia opere accessorie e complementari nonché
superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere
abusivo dell’originaria costruzione.
Ordine di demolizione: legittimo anche per opere
accessorie
A specificarlo è la sentenza
della Corte di Cassazione del 6 agosto 2024, n. 31821,
con la quale è stata confermata la legittimità dell’ordine
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