La realizzazione di opere che portino a un organismo
edilizio nuovo o comunque non più riconducibile a quello
oggetto di istanza di sanatoria, rende impossibile il rilascio del
titolo.
Condono edilizio: no a lavori successivi all’istanza
Si tratta di un principio consolidato in tema di abusi edilizi e
che il Consiglio di Stato ha ribadito con la
sentenza
del 19 dicembre 2023, n. 11011, confermando il
provvedimento di rigetto di un’istanza di condono
edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito con
legge n. 326/2003, in quanto l’edificio oggetto della domanda
sarebbe stato modificato dopo il 31 marzo 2003, tanto da comportare
la costituzione di un organismo edilizio non più riconducibile a
quello di cui all’istanza di sanatoria.
Già in primo grado il TAR aveva specificato che il
silenzio-assenso previsto in tema di condono
edilizio non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del
termine indicato e del pagamento dell’oblazione senza alcuna
risposta del Comune,
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