La normativa, in tema di abusi edilizi, prevede
la possibilità di sanatoria per i c.d. abusi
“formali”, ovvero di opere eseguite in assenza di
titolo edilizio e che, tramite istanza di
accertamento di conformità, ottengono il titolo in
sanatoria qualora l’abuso commesso sia conforme sia alla
normativa vigente al momento della sua realizzazione, che al
momento della presentazione dell’istanza.
Capitolo a parte è invece quello che riguarda la sanatoria di
“abusi sostanziali”, ovvero di opere eseguite:
- senza licenza, concessione edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, oppure in
difformità dalle stesse; - in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, oppure verso
cui sia in corso procedimento di annullamento o di
declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o
amministrativa.
Condono edilizio: le norme e i termini per chiedere la
sanatoria
Si tratta di interventi sui quali il legislatore è intervenuto
con la speciale normativa condonistica, declinata in 3
distinte leggi che si sono succedute nell’arco di poco
meno di vent’anni, ciascuna con condizioni
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