Le sanzioni edilizie volte alla demolizione di un abuso sono
mirate esclusivamente a soddisfare la necessità di ripristino dello
stato dei luoghi che è stato illecitamente alterato.
Si tratta di un atto dovuto e vincolato, che
non necessita di ulteriori ragioni a giustificarne l’emanazione e
per il quale risulta sufficiente la sola constatazione
dell’esistenza di opere abusive.
Per tali motivi, alla sanzione amministrativa di demolizione e
ripristino non può essere applicato il divieto di
retroattività, né può ritenersi maturata la
prescrizione in virtù di illeciti contestati a
distanza di molti anni dalla loro commissione.
Abusi edilizi: non vale il divieto di retroattività
A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza
del 14 giugno 2024, n. 3772, che ha respinto il
ricorso proposto contro l’accertamento dell’inottemperanza a
demolire, la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria per la contestata inottemperanza e l’ordine di
esecuzione forzata in caso di mancato pagamento entro 90 giorni
dalla notifica.
La questione riguarda un
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