Non sono qualificabili come pertinenziali le
opere che, pur essendo legate da un vincolo di servizio al bene
principale, non siano coessenziali, ma solo
ulteriori allo stesso. Questo perché la nozione civilistica di
pertinenza va distinta da quello disposta in materia
urbanistica, che è molto più stringente e richiede l’esistenza di
un oggettivo nesso funzionale con il bene
principale, che non consenta altro uso oltre a quello di “cosa ad
uso pertinenziale durevole”.
Pertinenza in ambito urbanistico: quali caratteristiche?
A ribadirlo è il TAR Sicilia con la sentenza n. 776 del
26 febbraio 2024, con la quale è stato rigettato il
ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione relativa ad
opere abusive realizzate senza il permesso di costruire.
Gli abusi oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata
consistevano in particolare nella realizzazione senza
titoli di:
- una tettoia di 50 mq circa, con pilastri in muratura e
struttura orizzontale in travi e tavole di legno; - una cisterna coperta e locale tecnico in aderenza
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