Il regime sanzionatorio previsto dall’attuale normativa edilizia
(il d.P.R. n. 380/2001) è caratterizzato principalmente
dall’applicazione della sanzione demolitoria e di ripristino dello
stato legittimo dei luoghi.
Abusi edilizi (formali e sostanziali) e doppia conformità
Preliminarmente occorre rilevare che una difformità edilizia può
essere considerata di tipo formale o sostanziale e che solo nel
primo caso è possibile pensare di poterla sanare successivamente
alla realizzazione dell’intervento.
L’argomento è stato oggetto di parecchi interventi della
giurisprudenza, tra i quali possiamo citare la sentenza
della Corte Costituzionale n. 165 dell’1 luglio 2022 mediante
la quale è stato chiarito che le conseguenze pecuniarie poste a
carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo
posseduto dipendono dal fatto che queste:
- sono rispettose della disciplina urbanistico-edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia (abuso
formale); - non sanabili perché in contrasto con la disciplina
urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione
dell’abuso oppure al momento della
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